Ricorsi per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento del danno - il riconoscimento degli scatti biennali per i precari - l'estensione (fino al 31/08) dei contratti stipulati al 30/06 su posti vancanti
RICORSO STABILIZZAZIONE
DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere la trasformazionein contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili illegittimamente reiterati per oltre 36 mesi con richiesta di relativo risarcimento.
REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08 su posto vacante e disponibile.
MODALITA' DI PREADESIONE: Inviareuna mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STABILIZZAZIONE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.
NOTE: Per avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli attie trasmettere al legale l’eventuale risposta.
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento degli scatti biennali anche al personale precario con relativo recupero delle spettanze non percepite.
REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08.
MODALITA' DI ADESIONE: Inviareuna mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il prolungamento al 31/08 del contratto al 30/06 stipulato su posto vacante e disponibile con relativo recupero degli stipendi non percepiti.
REQUISITI: Docenti e ATA che hanno stipulato almeno un contratto al 30/06 su posto vacante e disponibile.
MODALITA' DI ADESIONE: Inviareuna mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 31 AGOSTO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.
NOTE: Per avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli attie trasmettere al legale l’eventuale risposta.
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
La Corte d'Appello di Torino dà piena ragione all'ANIEF e respinge senza riserve l'appello proposto dal MIUR che continua con ostinazione ad opporsi alla corretta attribuzione degli scatti di anzianità ai docenti precari. Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli continuano la loro azione vincente in favore dei nostri iscritti ottenendo una sentenza definitiva in cui è riportato a chiare lettere che lo Stato italiano non può escludere, a sua discrezione, “talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta dagli strumenti comunitari”.
In pieno accordo con quanto sostenuto in udienza dai preziosi legali territoriali dell'ANIEF, Avv. Maurizio Ragusa e Avv. Giovanni Rinaldi, la Corte d'Appello torinese, richiamando l'ormai consolidata giurisprudenza comunitaria, ha evidenziato come, “affrontando lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come ‘di ruolo’ in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” e che “secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro “dev’essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l’ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Precisando, dunque, che “Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell’Accordo Quadro”, secondo la Corte le ragioni addotte, in proposito, dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza di primo grado ottenuta dall'ANIEF, “non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata, che risponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa pubblica, comprensibile ma del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato”.
Nel rigettare seccamente il ricorso del MIUR, quindi, la Corte d'Appello di Torino ha confermato le tesi dell'ANIEF in favore dei docenti precari, ribadendo ancora una volta che “il contrasto tra le previsioni del diritto comunitario e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti” e ha condannato il Ministero dell'Istruzione soccombente anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.200, oltre IVA e CPA.
Piena soddisfazione da parte dell'ANIEF per questa nuova conferma ottenuta in tribunale grazie alla capacità e all'esperienza della propria rete legale. Il MIUR, continuando a penalizzare in termini economici e professionali i docenti precari, attua una palese discriminazione che la normativa e la giurisprudenza comunitaria hanno, già da tempo, ritenuto illegittima. Il nostro sindacato, da anni schierato al fianco dei lavoratori della scuola per la tutela dei loro diritti, continuerà a denunciare e a far condannare questi illeciti finché il Ministero dell'Istruzione non provvederà a sanare l'inaccettabile disparità di trattamento che si ostina a porre in essere calpestando la dignità e la professionalità dei lavoratori precari della scuola.
La Corte d'Appello di Ancona rigetta il ricorso del MIUR avverso le sentenze di primo grado favorevoli alle tesi sostenute dall'ANIEF sul diritto dei precari a percepire la medesima progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo e accoglie l'appello incidentale proposto dal nostro sindacato - che ha affidato il patrocinio sul territorio delle proprie iscritte all'ottimo operato dell'Avv. Luca Ficuciello - per ottenere il riconoscimento del danno subito dalle nostre iscritte secondo il principio della prescrizione decennale e non quinquennale essendo “un credito che non è meramente retributivo, ma deriva da violazione di direttiva comunitaria, ed è soggetto pertanto a prescrizione ordinaria decennale”.
I Giudici della Corte d'Appello di Ancona, in una delle sentenze di rigetto degli appelli proposti dal MIUR che ha continuato a opporsi alle statuizioni dei Giudici di primo grado, hanno con forza accolto le richieste dell'ANIEF e convenuto con quanto da sempre sostenuto dal nostro sindacato considerando l'assurdità delle asserzioni del MIUR sul fatto che la necessità di assicurare il funzionamento delle scuole “possa coniugarsi con la presenza, nelle stesse, di stuoli di insegnanti, e di schiere di collaboratori assunti a tempo determinato, come se si prevedesse la cessazione di tale necessità per eventualità che potrebbero verificarsi soltanto con lo sterminio degli scolari, ovvero con il ritorno all'analfabetismo diffuso”.
La sentenza continua con una dura e incontrovertibile considerazione dichiarando che “non si comprende come potrebbe configurarsi una “esigenza di settore” idonea a giustificare una eccezione alla regola generale che impone la costituzione di rapporti a tempo indeterminato, con la necessità di mandare avanti l'attività scolastica, attività che, per sua natura, essendo rivolta ad una intera popolazione, e svolgendosi con durata e costanza, non ha, e non può avere, caratteri di occasionalità e precarietà” ricordando anche al Ministero dell'Istruzione che “la regola della prevalenza del rapporto a tempo indeterminato è scolpita nelle direttive della Unione Europea, nella Costituzione della Repubblica Italiana, e nelle leggi dello Stato. Mentre la giustificazione addotta deriva, evidentemente, da una “necessità” causata da una violazione pluridecennale, pervicace, smaccata della regola”.
I Giudici della Corte d'Appello di Ancona, sposando in pieno le argomentazioni prodotte dall'ANIEF, rilevano anche che “nel caso in questione, è sufficiente osservare che la dicotomia tra dipendenti in ruolo, a tempo indeterminato, e non di ruolo, a tempo determinato, non corrisponde affatto a una qualsiasi esigenza pratica, meno che mai ad esigenze che si riferiscano a condizioni e situazioni contingenti, soggette alla occasionalità e imprevedibilità di eventuali sopravvenienze. Se non per una piccola percentuale di dipendenti, che vengano utilizzati per sostituire assenti, o per sovvenire a circostanze eccezionali, mentre invece, come è notorio, e dedotto dallo stesso Ministero, i dipendenti a termine costituiscono, nelle scuole italiane, una percentuale elevatissima del personale, senza necessità alcuna, e senza neppure alcun ipotizzabile vantaggio. Almeno per quanto è da ritenere, alla stregua della logica elementare, e nella totale assenza di qualsiasi giustificazione razionale addotta dalla Amministrazione”.
La conclusione è, quindi, obbligata: “la sentenza impugnata deve essere confermata alla stregua del criterio, adeguato, congruo e legalmente fondato, che si riferisce alla illegittima differenziazione tra le retribuzioni erogate, e quelle spettanti ai dipendenti a tempo indeterminato. Gli argomenti addotti per contrastare tale ineludibile conclusione sono palesemente fallaci, e smaccatamente infondati. Si giunge addirittura a dedurre una esigenza per gli effetti sugli equilibri di finanza pubblica, sostenendo nel contempo una ragionevolezza del sistema, per giustificare un assetto inefficiente, iniquo e assurdo”.
A tale conclusione, fortemente voluta dall'ANIEF, i Giudici giungono con fermezza, sostenendo che “tanto corrisponde a criteri di mera logica, e quindi di giustizia, indipendentemente dalla normativa. Normativa che inoltre, e comunque, ciò impone, sancendo tali principi ed elevandoli addirittura a regole di livello costituzionale. Che non possono subire violazioni sistematiche, pervicaci, globali, quando sarebbe consentita, tutt'al più, la deroga specifica, e puntuale, motivata da esigenze contingenti ed eccezionali. E rilevanti e sufficienti se e in quanto corrispondenti ad esigenze primarie ed ineludibili, suscettibili di essere comparate, e valutate a livello analogo e sullo stesso piano dei fondamentali criteri di razionalità, efficienza, uguaglianza ai quali si ispira e nei quali si concreta l'ordinamento della Repubblica”.
Sul punto i Giudici, prima di concludere statuendo anche l'ovvia condanna alle spese del MIUR, ritengono “necessaria una puntualizzazione che può apparire, anzi, è banale, e dovrebbe essere considerata superflua; ma evidentemente non lo è se è necessario esprimere tale ovvia considerazione. Nel senso che l'evoluzione del diritto corrisponde all'affermazione del principio, che è principio razionale, prima ancora che democratico, secondo cui alla volontà del principe, ed al principio autoritario, si è sostituito (o dovrebbe essersi sostituito) il fondamento della logica e della razionalità […] E non consente all'interprete di seguire aberrazioni logiche che collidano, irrimediabilmente, con la verità, palese e indiscutibile, quale è quella che distingue il bianco dal nero. Sicché non è dato attribuire ad una affermazione del legislatore senso diverso da quello compatibile con l'esigenza del rispetto del vero, sempre che, ovviamente, il vero sia indiscutibile e indiscusso, e si rimanga sul piano dell'effettività irrefutabile. Ed è questo il caso in cui si voglia interpretare una norma attribuendo alla stessa l'effetto di conferire il carattere della opinabilità e della ammissibilità ad una affermazione contrastante con il vero; e tale affermazione concerne, secondo una certa interpretazione, la “temporaneità delle esigenze”, conferendo tale attributo, che assurge a valutazione definitiva e insuperabile, ad una situazione, e ad un sistema, e ad un assetto che temporaneo non è. Perché questa è la sostanza del problema; se possa il legislatore, e se possa l'interprete, considerare come temporaneo, per definizione, il sistema della istruzione pubblica, e come tale sottratto ai principi ed alle regole che si dovrebbero applicare se temporaneo non fosse”. E se sia sufficiente un tratto di penna a rendere nero il bianco, e bianco il nero. Superando così ogni problematica, così come quello secondo cui i pubblici dipendenti debbano essere selezionati, e l'altro se sia tollerabile che siano trattate in modo diverso situazioni identiche, e se l'equilibrio finanziario possa essere perseguito con misure a discapito di alcuni, per non pregiudicare altri, anziché con provvedimenti di carattere generale ed applicati equamente”.
A queste domande sulla necessità del rispetto dello Stato di Diritto, la Corte ritiene “che la risposta, logicamente corretta, e la soluzione, giuridicamente adeguata, e giusta, corrisponde ai principi costituzionali, e non possa essere elusa allegando difficoltà che derivano esclusivamente dalla gravità di pregresse e pervicaci violazioni” concludendo che “non può quindi attribuirsi, all'art. 9, comma 18, del DL 70 del 2011, convertito in legge 106 del 2011, il senso, e l'effetto, propugnato dalla difesa erariale” e tiene a soffermarsi anche sulla considerazione che “è sufficiente l'uso della razionalità elementare per escludere che possa attribuirsi alla norma il senso che per garantire la continuità della pubblica istruzione fosse e sia indispensabile, e quindi ammissibile, continuare nell'andazzo dell'assumere […] personale precario, in massa. E per escludere quindi che il termine, ed il concetto di “supplenza” possano essere intesi nel senso di sostituzione di dipendenti temporaneamente assenti per motivi contingenti, ma possano ed addirittura debbano essere interpretati come copertura di posti vacanti, e lasciati vacanti con il fine di arruolare personale precario”. Dopo questa lapidaria conclusione, la stessa Corte ritiene che “tanto dovrebbe bastare. Senza necessità di ricordare che, comunque, la normativa nazionale, se interpretata come contrastante con la normativa europea, potrebbe e dovrebbe essere disapplicata (Corte Costituzionale, sentenza 113 del 1985 e 170 del 1984); e ciò nel termine di prescrizione di dieci anni (Cass. III 10813 del 2011). rilevando che “né la discriminazione potrebbe essere giustificata dallo “status” dei dipendenti, per non essere stati costoro “arruolati”. Come se l'aver assunto “male” i dipendenti possa giustificare la prassi di retribuirli “male”, poiché una grave illegittimità non può certo essere condonata perché si è commessa altra concomitante illegittimità. Né infine può costituire attenuante, e meno che mai scriminante, la prospettiva che alla illegittimità della assunzione si potrebbe ovviare, in un futuro eventuale, con un successivo “arruolamento”. Poiché la eventuale e incerta sanatoria non ovvierebbe affatto al pregiudizio precedentemente maturato”.
La Corte accoglie, quindi, l'appello incidentale proposto dall'ANIEF considerandolo “fondato quanto alla prescrizione, non potendosi applicare la prescrizione breve, quinquennale, ad un credito che non è meramente retributivo, ma deriva da violazione di direttiva comunitaria, ed è soggetto pertanto a prescrizione ordinaria decennale (Cass. 10813 del 2011)”. MIUR condannato anche, e ovviamente, alle spese di giudizio in entrambe le sentenze per un totale di 4.400 Euro.
In pieno accordo con quanto sostenuto dall’ANIEF, la Corte d’Appello di L’Aquila – presso cui il MIUR aveva proposto appello avverso due sentenze favorevoli ottenute dai nostri legali - emette due sentenze di identico tenore in cui ribadisce le ragioni del nostro sindacato e conferma che il Ministero, non volendo riconoscere ai precari il medesimo trattamento economico attribuito al personale a tempo indeterminato, attua una disparità di trattamento illegittima e non giustificata.
Le due sentenze della Corte d’Appello di L’Aquila sono un altro tassello conquistato dall’ANIEF per la tutela dei diritti dei lavoratori della scuola a tempo determinato; dopo l’ottimo ed esaustivo intervento in udienza del nostro legale sul territorio - Avv. Manuela Pirolozzi - la Corte d’Appello si esprime confermando a chiare lettere quel diritto che il MIUR si ostina a negare ai professionisti dell’istruzione, discriminati solo per aver stipulato una successione di contratti a termine e, per questo, mantenuti costantemente al livello stipendiale d’ingresso. Come da sempre sostenuto dal nostro sindacato, infatti, la sentenza chiarisce che “la giurisprudenza comunitaria ha evidenziato in più di una occasione che la citata clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – che stabilisce il principio di non discriminazione a favore del personale assunto a tempo determinato – è incondizionata e sufficientemente precisa, sicché può essere invocata dinanzi ad un giudice nazionale e che, in base a detta clausola, “a parità di qualità e quantità della prestazione lavorativa, non si giustifica un trattamento economico differenziato a scapito del personale temporaneo”.
Dopo aver constatato, come espressamente evidenziato dal nostro legale in udienza, che “durata e frequenza delle prestazioni non differiscono, in fatto, da quelle dell’omologo personale assunto a tempo indeterminato”, i Giudici osservano “come la tesi del Ministero appellante, secondo cui l’appellata non ha diritto al computo dell’anzianità di servizio per le prestazioni effettuate nella scuola pubblica come supplente, sia già stata ritenuta in contrasto sia con la clausola 4 dell’Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 1999 […] sia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea” e ribadiscono che “il giudice statale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e delle finalità della direttiva europea, onde garantire la piena effettività della direttiva stessa e conseguire il risultato perseguito da quest’ultima”.
Alle vane argomentazioni sostenute dal MIUR in appello contro le solide tesi dell’ANIEF, la Corte risponde con fermezza, concordando che non sussiste ragione oggettiva per applicare una differenza nel trattamento economico dei precari, “né sono ravvisabili ostacoli razionali alla possibilità di ricostruire la carriera intera del personale assunto ripetutamente a termine, tenendo conto dei rapporti pregressi ed applicando gli scatti allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato”, ma anzi rileva e sottolinea “un’intrinseca contraddizione nella tesi difensiva del Ministero, il quale, da una parte, valorizza il tempo lavorativo ai fini dell’eventuale immissione in ruolo dei dipendenti precari e, dall’altro, vi nega rilevanza sul piano economico ritenendo gli scatti beneficio economico per chi, essendo assunto tramite concorso, per ciò stesso può garantire l’efficacia e il buon andamento dell’azione amministrativa, quando, per contro, il fondamento degli scatti di anzianità va ravvisato precipuamente nel miglior apporto lavorativo che deriva dall’esperienza del lavoratore (cfr. Cassaz. n. 18584/2008), profilo cui è estranea ogni questione sulle modalità di selezione”.
Ancora una volta l’ANIEF ha imposto al MIUR il pieno rispetto della normativa comunitaria e ottenuto una lettura della disciplina nazionale conforme alla norma europea riuscendo, nuovamente, ad assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori precari della scuola che così platealmente il Ministero dell’Istruzione si ostina a voler discriminare.
Ma spetta al giudice nazionale far rispettare il diritto comunitario e applicare le relative sanzioni. È quanto si deduce dalle osservazioni inviate alla Corte di giustizia europea sui ricorsi pendenti sollevati dal tribunale del lavoro di Napoli in merito alla stabilizzazione di quattro docenti precari. Non ci sarebbero le ragioni imperative e oggettive invocate dalla Cassazione, come introdotte dalla legge 106/11, né possono le ragioni finanziarie giustificare l’abuso dei contratti a termine nel settore pubblico e in particolare in quello scolastico. Nessuna discriminazione tra docenti precari e di ruolo è giustificabile a parità di lavoro svolto. Esulta Anief che per prima, nel gennaio 2010, denunciò la vicenda avviando il contenzioso seriale per migliaia di precari. Ora si attende la sentenza della Corte di Lussemburgo.
Per Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo della Confedir che ha un proprio rappresentante nel C.E.S.E., “si tratta di un momento storico perché se le osservazioni della Commissione UE saranno accolte dalla Corte di Giustizia europea, migliaia di precari otterranno giustizia nei tribunali italiani e si porrà fine alla precarietà quale usuale condizione di lavoro nella scuola, a discapito della continuità didattica, della valorizzazione della professione, dell’assunzione dei giovani insegnanti. Sarà estirpato un cancro che per più di vent’anni ha segnato un pagina nera nel reclutamento scolastico, un cancro condannato già da diversi tribunali del lavoro nei ricorsi presentati dai legali dell’Anief coordinati dagli avv.ti Ganci e Miceli e sottoposto alla Corte europea anche dalla Consulta nel ricorso patrocinato dagli avv.ti Galleano e De Michele”.
Ribadite dalla Commissione anche l’importanza del diritto al lavoro e della dignità del lavoro rispetto alle ragioni della finanza pubblica in un mondo che sembra aver perso la centralità dell’uomo nella costruzione della società del domani.
Le osservazioni scritte sono state consegnate dalla Commissione Europea nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13 e C-63/13 relative all’interpretazione della direttiva 1999/70/CE e in particolare a sette quesiti pregiudiziali rivolti dal giudice italiano considerato l’intervento normativo attuato dai decreti legislativi nn. 165/01, 368/01, dalla legge n. 106/11, e la richiesta di stabilizzazione avanzata da quattro insegnanti con un servizio prestato da 45 a 71 mesi.
Per la Commissione UE, la legislazione italiana in tema di assunzione dei supplenti dalle graduatorie ad esaurimento non recherebbe le misure imposte dalla clausola 5, punto n. 1, della direttiva UE volta a limitare il ricorso a una successione di contratti a termine e quindi a impedire un abuso a danno dei lavoratori della scuola perché non vi è alcun limite alla durata massima dei contratti a termine né al numero dei rinnovi, né il ricorso ad essi può essere giustificato dall’accumulo di un’anzianità di servizio tale da garantire l’assunzione per scorrimento di graduatoria. Né, infine, risulta che si ricorra alla chiamata dei supplenti soltanto per sostituzioni temporanee necessarie causate dall’indisponibilità dei dipendenti collocati in malattia, congedo o altro, unica ragione sostitutiva ammissibile recante criteri obiettivi e trasparenti.
Il ricorso a contratti a tempo determinato in maniera permanente e durevole da parte dello Stato italiano tradirebbe la stessa premessa dell’accordo quadro comunitario, volto a favorire la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. D’altronde, non può essere giustificato il ricorso alle supplenze nemmeno dall’attesa o dalla previsione di future tornate concorsuali. Pertanto, non può ritenersi obiettivamente giustificata una legislazione nazionale che consenta il rinnovo di contratti a tempo determinato non solo per la sostituzione di personale temporaneamente assente ma anche per la copertura di vacanze nell’organico e spetta al giudice nazionale pronunciarsi sull’interpretazione del diritto interno e verificare se tali condizioni ricorrano nel caso di specie. Né nella scuola possono applicarsi regole diverse da quelle applicate negli altri settori. L'esigenza di trasparenza e imparzialità nel reclutamento del personale si pone in tale settore negli stessi termini che per gli altri impieghi pubblici, dove è necessario prevedere le stesse misure effettive e dissuasive che permettano l’applicazione della normativa comunitaria, anche di natura risarcitoria. Il legislatore nazionale può adottare disposizioni retroattivamente applicabili ma a condizione che sia mosso da motivi imperativi di interesse generale non rinvenibili in ragioni di carattere puramente finanziario.
“Se le osservazioni della Commissione – conclude Pacifico – dovessero essere condivise dalla Corte di Lussemburgo, sarebbe superata la sentenza della Cassazione e migliaia di precari potrebbero ottenere o la stabilizzazione o cospicue sentenze risarcitorie dai tribunali del lavoro italiani, almeno fino a quando continueranno a essere assunti su posti vacanti e disponibili come Anief ha denunciato da anni. Il giudice nazionale ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto dell’Unione disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna o interpretandole in modo da consentire l’attuazione del diritto dell’Unione”.
Si ricorda, inoltre, in base alla sentenza Valenza della Corte di giustizia europea, che è ormai acclarato il diritto alla ricostruzione di carriera per intero di tutti gli anni pre-ruolo e al pagamento degli scatti di anzianità maturati per il periodo di precariato in assenza di ragioni oggettive che giustificano una disparità di trattamento tra lavoro a termine e assunti in ruolo. In tal senso, lo stesso USR Veneto ha dato istruzioni alle segreterie scolastiche perché, ad esecuzione delle sentenze emanate dai giudici, siano liquidate tutte le competenze di stipendio relative al periodo pre-ruolo come se il ricorrente fosse inquadrato a tempo indeterminato, anche ai fini della ricostruzione di carriera.
Il personale precario che intende rivolgersi all’Anief per ricorrere e ottenere la stabilizzazione o il risarcimento danni può consultare le istruzioni al seguente link: http://www.anief.org/content.php?sez=5&cat=154&sid=&sid=
Il personale di ruolo può rivolgersi all’Anief per ottenere la ricostruzione di carriera per intero del periodo pre-ruolo e la liquidazione delle spettanze: http://www.anief.org/content.php?sez=&cat=205&sid=
Nuova conferma per l'ANIEF sui ricorsi Stabilizzazione: diventa definitiva un'altra sentenza che censurava l'operato del MIUR per illecita reiterazione di contratti a termine ottenuta dall'Avv. Michele Ursini in favore di una nostra iscritta. Ora il Ministero dell'Istruzione, che ha ceduto nuovamente le armi contro le ragioni dell'ANIEF e non si è opposto alla decisione ottenuta dal nostro legale, non potrà che uniformarsi a quanto stabilito dal Giudice del Lavoro e registrare la trasformazione del contratto della docente, precaria dal 2004, che dovrà essere considerato a tempo indeterminato con decorrenza dall'anno scolastico 2008/2009.
Il Giudice del Lavoro di Trani aveva correttamente accolto tutte le richieste del nostro sindacato e condannato il MIUR per violazione delle norme nazionali ed europee sul divieto di reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi. La sentenza ha riconosciuto la responsabilità del Ministero dell'Istruzione dichiarando che “il rapporto di lavoro tra la ricorrente e il MIUR deve essere considerato a tempo indeterminato con decorrenza 1/4/2009”, momento in cui risultavano effettivamente superati i 36 mesi di servizio a tempo determinato della nostra iscritta. Il MIUR era stato condannato, inoltre, al pagamento delle spese di lite e “al pagamento di un'indennità onnicomprensiva di 9 mensilità” in favore della docente, per un totale che supera i 15.000 Euro.
Piena soddisfazione da parte dell'ANIEF che ha nuovamente ripagato con i fatti la totale fiducia che i propri iscritti continuano a riporre nelle azioni intraprese per la tutela dei loro diritti. Ora il nostro legale provvederà a intimare alle amministrazioni competenti l'immediata esecuzione della sentenza in modo che la nostra iscritta possa finalmente porre fine al suo lungo e ingiustificato periodo di precariato che durava da oltre 10 anni scolastici e stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato che le spettava sin dal 2009.