Lo ha stabilito il tribunale del lavoro, assegnando alla docente Motter 10 mila euro di arretrati e mettendo la parola fine ad una causa che dà piena ragione alla tesi sempre condotta da Anief. Dalla sentenza si evince che non hanno fondamento le ragioni invocate dall’amministrazione e giustificate soltanto in linea di principio dalla Corte di Giustizia Europea sullo stesso ricorso esaminato a Lussemburgo: lo svolgimento delle prestazioni a tempo determinato di un precario giunto al ruolo anche attraverso una procedura alternativa al concorso, si legge nella sentenza n. 101/2019, “non comporta di per sé sola che tali prestazioni avessero una qualità inferiore rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso”. Marcello Pacifico (Anief): Siamo convinti che a questo punto seguiranno tante altre sentenze favorevoli. È ancora possibile aderire allo specifico ricorso promosso da Anief per far ottenere al personale già immesso in ruolo l'immediata e integrale ricostruzione di carriera.
Sarà dura dimostrare il contrario: il lavoro svolto da un insegnante precario ha la stessa valenza giuridica ed economica di quello svolto da un collega docente di ruolo. E non è assolutamente giustificabile che lo Stato per ragioni di pareggio di bilancio neghi tale diritto ai lavoratori supplenti. Nemmeno quando l’insegnante è stato assunto da una procedura diversa da quella concorsuale. A stabilirlo è stato il tribunale del Lavoro di Trento - sezione per le controversie di lavoro – che con la sentenza n. 101/2019 ha accertato “in favore della ricorrente Motter il diritto al riconoscimento alla data di conferma in ruolo (1.9.2012) di un’anzianità di servizio di anni 9 e il conseguente diritto di essere inquadrata a decorrere dall’1.1.2012 nella posizione stipendiale 9-14 anni”.
LA SENTENZA
In pratica, all’insegnante vengono computati per intero i cinque anni, oltre i primi quattro, che lo Stato aveva indebitamente considerato in modo parziale. Seguendo la linea della Corte di giustizia europea, con la sentenza trentina è stato ribadito che la normativa italiana (d.lgs. 297/94, art. 485) è contraria al diritto dell’Unione (clausola 4, direttiva UE 70/99). L’amministrazione scolastica, quindi, dovrà andare a rivedere la ricostruzione di carriera della docente, che le aveva riconosciuto per intero soltanto i primi quattro anni di servizio pre-ruolo, con un terzo del periodo restante di fatto annullato, con conseguente danno economico e “rallentamento” della propria progressione di carriera.
LA CONDANNA
Dopo aver fatto carico al Miur delle spese di giudizio, pari a 3 mila euro, il giudice ha condannato “l’ente convenuto Provincia autonoma di Trento alla corresponsione, in favore della ricorrente Motter degli arretrati maturati per effetto del riconoscimento del passaggio alla posizione stipendiale (9-14 anni) già dall’1.9.2012, e liquidati nella somma lorda di € 9.711,61, on gli interessi legali decorrenti dal giorno di maturazione dei singoli diritti fino al saldo e con il maggior danno da svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dagli stessi termini a quibus fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi”.
IL COMMENTO
È soddisfatto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Abbiamo sempre sostenuto che i precari svolgono il medesimo servizio dei colleghi di ruolo, impegnando le stesse competenze e professionalità. E che non vi erano ragioni oggettive che consentivano di prediligere l’accesso ai ruoli per concorso rispetto ad altre procedure di reclutamento: discriminare i precari è una pratica ottocentesca, che non è possibile più tollerare: i giudici lo hanno evidenziato. E una delle cause-madri, la Motter, lo ha confermato in pieno”.
Tutti i lavoratori della scuola interessati, docenti e Ata già di ruolo, possono ancora aderire allo specifico ricorso per ottenere l'immediata valutazione per intero di tutto il periodo pre-ruolo oggi illegittimamente valutato per intero solo fino a 4 anni, con la parte eccedente valutata per soli 2/3 ai fini giuridici ed economici e il restante 1/3 ai soli fini economici.
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