Il ricorso della Regione Puglia ha evidenziato l’illegittimità di una parte della delega per l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione sino all’inizio della scuola primaria, che avrebbe dovuto rappresentare una delle più importanti riforme programmate dalla Legge 107/2015. Con la sentenza n. 284/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima il comma 181, lett. e punto 1.3 che sovrasta la competenza regionale sulla materia, “in quanto l’ambito relativo all’individuazione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che operano nell’ambito dell’istruzione rientra nella competenza del legislatore regionale”.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): quella di superare la potestà regionale, garantita costituzionalmente, è purtroppo una dimenticanza troppo frequente del legislatore: basti pensare che è ancora ‘pendente’, in tribunale, la questione costituzionale sull’esclusione dei docenti di ruolo dal Concorso a cattedra, che Anief ha sollevato subito dopo aver preso atto dell’ultimo bando selettivo per selezionare nuovi insegnanti. Tornando all’obbligo scolastico, è evidente che non si può aggirare il parere previsto per legge della conferenza con le Regioni. Sarebbe opportuno anche cominciare a riflettere sull’anticipo della primaria a 5 anni di età degli alunni, attraverso l’inserimento in classi ‘ponte’ di compresenza tra docenti della scuola dell’infanzia e della primaria, garantendo in questo modo un insegnamento potenziato nell’anno più delicato per la formazione in tenera età.
È stato duro il colpo sferrato dalla Corte Costituzionale alla riforma del sistema scolastico 0-6 anni: il ricorso della Regione Puglia ha, infatti, evidenziato l’illegittimità di una parte della delega per l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione sino all’inizio della scuola primaria, che avrebbe dovuto rappresentare una delle più importanti riforme programmate dalla Legge 107/2015. Attraverso la sentenza n. 284/2016, la Consulta ha infatti dichiarato illegittima la disposizione della norma (comma 181, lett. e punto 1.3) che sovrasta la competenza regionale sulla materia, “in quanto l’ambito relativo all’individuazione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che operano nell’ambito dell’istruzione rientra nella competenza del legislatore regionale”.
I giudici hanno puntato il dito su una serie di elementi che hanno prevaricato le Regioni: “previsione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254”.
“È pur vero – commenta Tuttoscuola - che restano altri punti di quella delega 0-6, ma la parte centrale, fondamentale, è proprio quella affondata dalla sentenza”. Certamente, continua la rivista specializzata, “la nave dello 0-6 non è affondata, ma navigherà a fatica alla ricerca di approdi più tranquilli per riparare quella ferita mortale: forse l’innovazione vera e propria del sistema dovrà aspettare tempi migliori. È la prima patata bollente che la ministra Fedeli si trova ad affrontare” a proposito della “questione ‘deleghe’ che, per sua espressa volontà, vuole portare a compimento a tutti i costi. A questo punto sarà costretta a rinviare la presentazione della delega dello 0-6, il cui testo dovrà essere necessariamente rivisto alla luce della sentenza. Una ragione in più per disporre di maggior tempo per definire il tutto, considerata la vicina scadenza del 15 gennaio 2017”.
“Quella di superare la potestà regionale, garantita costituzionalmente, è purtroppo una dimenticanza troppo frequente del legislatore: basti pensare che è ancora ‘pendente’, in tribunale, la questione costituzionale sull’esclusione dei docenti di ruolo dal concorso a cattedra, che Anief ha sollevato subito dopo aver preso atto dell’ultimo bando selettivo per selezionare nuovi insegnanti per la scuola pubblica. Tornando all’obbligo scolastico, è evidente che non si può aggirare il parere previsto per legge della conferenza con le Regioni”.
“A questo punto, sarebbe opportuno anche cominciare a riflettere sull’anticipo della primaria a 5 anni di età degli alunni, attraverso l’inserimento in classi ‘ponte’ di compresenza tra docenti della scuola dell’infanzia e della primaria, garantendo in questo modo un insegnamento potenziato – conclude Pacifico - proprio nell’anno più delicato per la formazione in tenera età”.
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