Sbaglia lo Stato a far lavorare il personale scolastico come supplente senza riconoscergli l’anzianità di servizio e gli scatti stipendiali con danno evidente anche nella ricostruzione di carriera, perché docenti e Ata vengono collocati su scaglioni stipendiali inferiori a quelli dove avrebbero diritto a stare: a confermarlo è il Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, che venerdì scorso 17 marzo ha emesso una sentenza a favore di una docente “assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione con decorrenza giuridica retrodatata al 01.09.2010 come docente di scuola primaria” e che aveva “prestato servizio - prima dell’assunzione a tempo indeterminato - in favore dell’amministrazione resistente, in forza di plurimi contratti a tempo determinato” servizi di supplenza “dall’a.s. 2002/2003 all’a.s. 2010/2011”, senza però ottenere il corrispondente riconoscimento nella “ricostruzione della carriera, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali”. Il giudice ha accolto il ricorso, presentato dai legali Anief, assegnando alla docente quasi mille euro di risarcimento danni più interessi e collocandola nella fascia stipendiale maggiore, quindi con compenso mensile più alto dell’attuale.