Gli “artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”: lo ricorda, in una sentenza di alcuni giorni fa, il Tribunale del lavoro di Treviso nell’accogliere il ricorso, presentato dai legali che operano per l’Anief, in difesa del diritto di un insegnante, oggi di ruolo, ad avere la Carta del docente che per un triennio consecutivo – tra gli anni scolastici che vanno dal 2018al 2020/21 - ha prestato servizio come supplente nella scuola pubblica. Il giudice del lavoro ha condannato l’amministrazione a risarcire “la parte ricorrente” con “l’importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica”.