Anief avvia i ricorsi per il riconoscimento dell’anticipo contrattuale 2022-24: richiede dunque l’aumento dell’Indennità di vacanza contrattuale (+63 euro) pagato anche ai precari nel cedolino di marzo.
Anief avvia i ricorsi per il riconoscimento dell’anticipo contrattuale 2022-24: richiede dunque l’aumento dell’Indennità di vacanza contrattuale (+63 euro) pagato anche ai precari nel cedolino di marzo.
Sulla Carta del docente c’è un’Ordinanza della Corte di Giustizia Europea, emessa dalla VI Sezione il 18 maggio 2022 nella causa c-450/2, che ha superato il comma 121 della legge 107 del 2015 che negando il bonus di 500 euro al personale a termine contrasta “con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE). Pertanto la quota annuale per l’aggiornamento va assegnata anche ai precari e questo sta accadendo nei tribunali italiani: a Castrovillari il Giudice del lavoro ha fatto assegnare a un docente - difeso dai legali Anief Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Ida Mendicino – 2 mila euro e ha condannato il Mim al pagamento delle spese processuali.
Privare il docente dell’aggiornamento professionale rappresenta un atto ingiustificato e discriminatorio: su questo non vi è più alcun dubbio. Per tale motivo quando si va dal giudice a chiedere di vedersi assegnare la Carta del docente degli ultimi 5 anni si hanno altissime possibilità di riuscita. Anche a Cosenza, la scorsa settimana, il giudice del lavoro - della “Sezione Controversie di lavoro” - ha dato piena ragione alla tesi dei legali Anief, assegnando all’insegnante precario tra il 2018 e il 2021 che ha presentato ricorso per ottenere i 1.500 euro che l’amministrazione gli aveva negato in modo illegittimo.
Tagliare periodi di precariato nella ricostruzione di carriera di un lavoratore è un’azione illegittima. A ribadirlo è stato il giudice di Castrovillari che, tramite i legali Anief, ha presentato ricorso al tribunale calabrese per rivendicare “il riconoscimento “per intero” di tutti i periodi di servizio prestati a tempo determinato prima dell’immissione in ruolo, con conseguente quantificazione del differenziale retributivo maturato”. Il giudice, dopo avere esaminato la questione, non ha avuto dubbi: “Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivamente prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per il docente a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati)”.
Il prossimo sarà un fine settimana moderatamente felice per circa un milione e trecentomila lavoratori della scuola: venerdì 22 è infatti previsto l’accreditamento dello stipendio ai docenti e al personale Ata. I dipendenti immessi in ruolo o che hanno un contratto fino al 30 giugno o 31 agosto 2024 hanno potuto verificare - collegandosi nell’area riservata di NoiPA - che l’entità del compenso mensile risulta leggermente ridotta rispetto a quello passato per via dell’applicazione delle addizionali regionali e comunali.