Non è possibile escludere gli insegnanti non di ruolo dalla Carta del docente utile all’acquisto “di molteplici strumenti e servizi potenzialmente idonei alla formazione e all’aggiornamento del docente, da ultimo anche per l’acquisto di servizi di connettività di strumenti informatici”: poiché l’art. 282 d.lgs. 297/94, il Testo Unico della scuola, prevede “l’aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale docente”, ne consegue che per “evitare l’effetto discriminatorio a danno dei lavoratori a tempo determinato, l’intero ammontare che doveva essere riconosciuto per il passato dovrà essere caricato sulla carta docente del ricorrente al momento del suo rilascio”.