“Anche i docenti a tempo determinato, pur se titolari di supplenze brevi, hanno diritto alla retribuzione professionale docenti”: lo scrive il giudice del lavoro di Padova nell’accogliere il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di un’insegnante che ha svolto “supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019” senza vedersi riconoscere un euro nello stipendio per la voce “Retribuzione professionale docente” invece accordati ai colleghi di ruolo e supplenti annuali.
Come tutti gli insegnanti con contratto annuale, anche i docenti di sostegno precari della scuola primaria hanno pieno diritto ad avere la Carta del docente utile all’aggiornamento professionale: lo ha ribadito il giudice del lavoro di Padova, nel dire “sì” alla richiesta dei legali Anief in difesa di una maestra di sostegno nell’ultimo anno di precariato prima di essere immessa in ruolo. Alla richiesta della docente, che nell’anno scolastico 2018/19 aveva svolto una supplenza annuale di 24 ore settimanali, su sostegno agli alunni con disabilità, in un istituto comprensivo di Padova, il giudice ha risposto positivamente poiché, ha spiegato nella sentenza, i giudici nazionali sono “tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell’Unione e a garantirne la piena efficacia” e quindi “debbono disapplicare, ove risulti preclusa l’interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sentenza CGUE, C-177/10, Rosada Santana, punti da 46 a 56, cfr. Cass. n. 16096 del 9 giugno 2021)”.
Altro che aumenti da inizio 2024: secondo le informazioni che pervengono dai diretti interessati, nel mese di gennaio e febbraio i precari della scuola non hanno avuto l’aumento mensile medio di 60 euro annunciato dall’amministrazione come indennità di vacanza contrattuale per via del mancato rinnovo del Ccnl 2022-2024. Si tratta della stessa somma, “spalmata” per tutto il 2024, invece assegnata in unica soluzione (800 euro medi) con la busta paga di dicembre al personale docente e Ata di ruolo.
Anche sulle ferie non godute dai supplenti aveva ragione l’Ufficio legale Anief: vanno pagate. A ribadirlo è il tribunale di Trapani, il quale, con una sentenza esemplare del 28 febbraio, ha spiegato che “nonostante le disposizioni appena riportate inducano a ritenere che, nei periodi di sospensione delle lezioni, il personale docente sia da considerare come in ferie d’ufficio (quindi, il divieto di monetizzazione delle ferie, che per i docenti a termine subisce una deroga limitatamente alla differenza tra il numero di giorni di ferie spettanti e il numero dei giorni di sospensione delle lezioni, e al di là di tale confine sembra operare normalmente), occorre prendere atto del fatto che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata raggiungendo le conclusioni opposte”. Ne consegue, nella fattispecie, che nel caso del docente precario, assistito dai legali che operano per Anief, “si indicano come non fruiti” diversi giorni di ferie e quindi “l’indennità sostitutiva delle ferie non godute va quantificata in € 1.217,73”.
Malgrado l’innegabile impegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sui pagamenti dei supplenti con contratto breve e saltuario continuano ad esserci problemi e ritardi inaccettabili: una docente ha raccontato a Fanpage.it che non ha ancora ricevuto ancora le retribuzioni spettanti per il lavoro svolto tra il 13 ottobre 2023 e lo scorso 29 febbraio, per un totale di circa 9mila euro. “Non ho ricevuto alcun stipendio, nemmeno la tredicesima mensilità. Mi rendo conto che la mia situazione è diversa da quella delle mie colleghe. Mio marito infatti ha un lavoro e ho due figli adolescenti. A differenza loro quindi ho altre entrate economiche. Ciò non toglie però il fatto che ci sia stato negato un diritto costituzionale”.