Gli assunti negli anni precedenti, dopo un certo numero di anni di servizio (16/24 anni secondo grado e tipologia) possono sbloccare un terzo del servizio congelato dopo i primi 4 anni di pre-ruolo (art. 489, dlgs 297/94) con la domanda di riallineamento. Grazie alla sentenza Aniefottenuta in Corte di giustizia europea (Motter) possono recuperare anche i mancati aumenti non riconosciuti in tale periodo.
Negare la Carta del docente ai precari significa compromettere il buon andamento dell’amministrazione pubblica: lo ha ribadito il tribunale del lavoro, stavolta di Treviso, che ha accordato il ricorso di un docente che ha presentato il ricorso, assistito dai legali Anief, perché non ha potuto aggiornarsi professionalmente alla pari dei colleghi di ruolo. Il giudice gli ha dato piena ragione, assegnandogli i 1.000 euro negati dall’amministrazione scolastica, e ricordando quanto espresso dal Consiglio di Stato in merito con la pronuncia 1842/22: “ha affermato che tale sistema collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla”. Nella sentenza, inoltre, si fa rifermento alla posizione favorevole anche della Corte di Cassazione con sentenza 29961/23 e dell’Ordinanza della Corte di Giustizia europea del 2022.
Superata la sentenza della Corte costituzionale del 2016 con la sentenza del giudice europeo del 18 gennaio 2024 sulla causa C-218/22 sollevata dal tribunale di Padova in merito a dubbi sulla violazione del diritto dell’Unione (Direttiva 2003/88/CE, CEDU) sull’obiettivo del contenimento della spesa pubblica e confermata l’interpretazione dei legali Anief sulla retribuzione delle ferie del personale precariato scolastico, peraltro, confermata dalla Corte di Cassazione (ex plurimis nn. 15652/18, 21780/22, 17643/23). L’associazione europea Radamante e il sindacato rappresentativo Anief, pertanto, rinnovano i ricorsi per recuperare quanto spettante per tutto il pubblico impiego
Dai tribunali arriva ormai sempre la stessa risposta: la Carta del docente va data anche agli insegnanti precari. A confermarlo è stato, l’altro ieri, il giudice del lavoro di Treviso nell’accordare i 2.500 chiesti dai legali Anief in difesa di una supplente che “ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero quale docente a tempo determinato dall’a.s. 2018/19 all’a.s. 2022/23 sempre con contratti al 31 agosto od al 30 giugno” e che “lavora attualmente con contratto al 30 agosto 2024”. Nella sentenza del Tribunale veneto ha ripreso alcuni passaggi della posizione del Consiglio di Stato (s. 1842), secondo cui “il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente... dunque non è corretto ritenere… che l’erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario” non in grado di assicurare la complessiva qualità dell’insegnamento”.
Con la busta paga di dicembre 2023, per il personale della scuola si è già esaurita l’assegnazione dell’indennità di vacanza contrattuale prevista per il 2024: l’anticipazione è stata pari a 6,7 volte l’ammontare dell’indennità annuale (come previsto dall’articolo 3 del Decreto-legge 145 del 18 ottobre 2023), pari in media a poco più di 1.000 euro lordi a dipendente (media netta di 576,93), con l’importo che verrà poi riassorbito col rinnovo contrattuale. La somma, però, non è affatto adeguata a quanto previsto dalla legge per tutelare il lavoratore in assenza di rinnovo contrattuale e per questo l’Anief ha prodotto una doppia contestazione, da presentare in sede giudiziaria, a seconda della propria posizione professionale nella scuola.