Dai tribunali arriva ormai sempre la stessa risposta: la Carta del docente va data anche agli insegnanti precari. A confermarlo è stato, l’altro ieri, il giudice del lavoro di Treviso nell’accordare i 2.500 chiesti dai legali Anief in difesa di una supplente che “ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero quale docente a tempo determinato dall’a.s. 2018/19 all’a.s. 2022/23 sempre con contratti al 31 agosto od al 30 giugno” e che “lavora attualmente con contratto al 30 agosto 2024”. Nella sentenza del Tribunale veneto ha ripreso alcuni passaggi della posizione del Consiglio di Stato (s. 1842), secondo cui “il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente... dunque non è corretto ritenere… che l’erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario” non in grado di assicurare la complessiva qualità dell’insegnamento”.
“Il Consiglio di Stato, inoltre, ricostruiti i rapporti tra legge e contratto collettivo, ha rilevato come la formazione professionale sia materia non sottratta alla contrattazione collettiva, da cui l’insussistenza della prevalenza dell’art. 1 commi 121 e segg. legge 107/15 sugli artt. 63 e 64 CCNL di categoria 29 novembre 2007 che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di garantire gli strumenti per la formazione a tutti i docenti, senza distinzioni tra docenti di ruolo e non, laddove “non v’ha dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente..”.
Infine, il giudice ha rilevato che “la Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo, valorizzando, altresì, il dl 22/20 che, in relazione all’emergenza Covid, nel prevedere la didattica a distanza, ha ricordato che i docenti per potevano acquistare i supporti tecnologici necessari mediante “le risorse di cui alla Carta” ex art. 1 comma 121 L.107/15”.
A nulla sono valse le posizioni di difesa dell’avvocatura di Stato: il giudice del lavoro, riprendendo la Corte di Cassazione con sentenza 29961/23, ha spiegato che “è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario” (così Trib. Treviso sentenza 14/2023 12/1/23)”. Inoltre, “neanche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva è fondata, evidente essendo che la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l’individuazione delle modalità operative per l’attuazione del diritto ma che il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio”.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “la battaglia sul ricorso gratuito con Anief per recuperare la Carta del docente per quanto ci riguarda possiamo considerarla vinta: tutti i docenti con almeno 150-180 giorni di supplenza, forti della sentenza della Cassazione dello scorso ottobre, più delle altre nazionali rilevanti, più l’ordinanza della Corte di Giustizia europea farebbero bene a presentare ricorso per gli ultimi 5 anni e quindi recuperare fino a 2.500 euro in un un’unica soluzione”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI TREVISO
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata
Condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione del ricorrente l’importo di €2500,00 tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e formazione del personale docente ed al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in 975,00 oltre oneri di legge per competenze professionali ed €49,00 per C.U.con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Treviso, 17/1/24
Il G.L.
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