Le ferie non godute dai supplenti della scuola vanno monetizzate e le somme assegnate al personale che ne fa richiesta: lo conferma il Tribunale di Como che ha accolto il ricorso di una docente precaria, tutelata dal sindacato Anief, che nel corso degli anni aveva stipulato diversi contratti a termine. Il giudice, nella fattispecie, ha deciso di risarcire l’insegnante con “1.040,59 per l’indennità per le ferie non godute, oltre – si legge nella sentenza - al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo”, più la condanna dell’amministrazione a “€ 21,50 per spese ed € 700,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa”.
“Portiamo a casa un altro importante principio: quello riguardante i supplenti a cui viene illegittimamente negato il riconoscimento economico per i giorni di permesso non usufruiti durante le supplenze: l’indennità delle ferie non godute non si può volatilizzare, ma va corrisposta fino all’ultimo centesimo. Continueremo a ricorrere in tribunale per difendere tutti coloro, lavoratori della scuola precari e di ruolo, che credono nella tutela dei loro diritti e nel prevalere della giustizia. Lo Stato non può continuare a trattare i precari come se fossero dipendenti di serie B”, conclude Pacifico.
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Il giudice ha scritto che “l’art. 5 co 8 dl 95/2012 conv. in l. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta. La norma però, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Nella sentenza si ricorda che “in altri giudizi il Ministero ha sostenuto che “nei giorni di sospensione delle lezioni”, in cui i docenti fruiscono obbligatoriamente delle ferie, debbano includersi anche i giorni successivi al termine delle attività didattiche, in cui non si svolgono più le lezioni, anche se, in contraddizione con tale interpretazione, alcuni istituti scolastici hanno comunque liquidato i giorni residui di ferie. Tale interpretazione però, contrasta ancora una volta con il principio di non discriminazione perché in tal caso anche per il personale docente di ruolo, a tempo indeterminato, i giorni successivi al termine delle lezioni, dovrebbero ritenersi “giorni obbligatori di ferie”.
Tuttavia non è così, perchè la fruizione obbligatoria delle ferie è prevista dall’art 1 co 54 l. 228/2012 cit. solo nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, mentre dopo il giorno 8 giugno (solitamente) non c’è alcuna sospensione delle lezioni perché più semplicemente, sono ormai definitivamente terminate (vd. Trib. Verbania, sent. 22/2020)”. Per il giudice, “pertanto i giorni residui di ferie maturati dalla ricorrente al termine delle lezioni non possono venire assorbiti dai giorni successivi che, pur in mancanza di lezioni, non coincidono con l’assenza dal servizio, dovendo ogni docente svolgere le attività necessarie per lo scrutinio finale ed eventualmente, degli esami”.
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