Il mancato affiancamento del docente di sostegno all’alunno disabile rappresenta un grave danno all’allievo e alla sua formazione ed è giusto che lo Stato lo risarcisca con una cifra simbolica di mille euro per ogni mese di sostegno offerto in modalità ridotta: il principio vale anche quando la sottrazione del docente è di una parte delle ore previste dalla programmazione educativa individuale del giovane disabile. A sostenerlo è il giudice della Corte di Appello di Caltanissetta che – con sentenza emessa pochi giorni fa, il 6 giugno - ha dato ragione al genitore di una alunna costretta a frequentare senza insegnante di sostegno diverse ore di lezione per l’intero anno scolastico 2016/2017 all’interno della prima classe liceale frequentata: ciò nonostante la giovane fosse “affetta da gravi patologie come riscontrate dall’ASL di appartenenza per la gravità delle quali aveva diritto all’insegnante di sostegno per l’intera cattedra di 18 ore settimanali”. L’Istituto aveva invece riconosciuto “il sostegno” limitatamente a 9 ore settimanali con grave nocumento della minore anche sotto il profilo del suo inserimento sociale. In Appello viene ribadito il “danno conseguenza”, ovvero nel pregiudizio arrecato all’alunno disabile certamente discriminato e confermato quindi in pieno quanto espresso dal Tribunale alcuni anni prima: 9.000 euro di indennizzo alla famiglia, più spese processuali, a carico del Ministero.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Questa sentenza costituisce la conferma della fondatezza della nostra azione in difesa dei diritti negati agli alunni disabili e alle loro famiglie. È il frutto della nostra iniziativa gratuita “Sostegno: non un'ora di meno!”, che tante soddisfazioni sta dando a chi si rivolge ad Anief ed è seguito dai suoi legali specializzati in questa parte di diritto. Cancellare o ridurre le ore di sostegno di un alunno disabile significa negare il diritto alla sua crescita, con danni ingenti e purtroppo spesso non sanabili. La speranza è che alla lunga anche il legislatore si convinca a migliorare le norme, per non lasciare soli gli alunni più bisognosi di aiuto”.
Già “con l’ordinanza oggi gravata, resa ex art. 15 del D.Leg.vo 150/2011, il Tribunale di Caltanissetta ha accolto la domanda attorea dichiarando, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Scolastico Regionale” siciliano, dell’ Ambito Territoriale di Caltanissetta e dell’ Istituto di Istruzione superiore” dove era iscritta la studentessa: “ha accertato la natura discriminatoria posta in essere nei confronti della minore ordinando alla convenuta Amministrazione la immediata cessazione di tale condotta con conseguente assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico; ha condannato l’Amministrazione al pagamento della somma di €. 9.000,00 a titolo di ristoro per i danni non patrimoniali subiti; ha posto a carico dell’Amministrazione convenuta le spese del giudizio come da dispositivo”.
Il Tribunale aveva infatti accertato la “mancata attuazione del diritto riconosciuto al bambino disabile con il Piano Educativo Individuale (c.d. PEI)” la cui emanazione determina la consumazione della discrezionalità tecnica in capo all’Amministrazione (Cass. Civ. 25011/2014 e Ad. Plenaria Cons. di Stato 7/2016) nonché il difetto di legittimazione passiva in capo ai convenuti diversi dal Ministero”. Inoltre, aveva evidenziato “come l’eccepita carenza di organico, non potesse essere causa giustificativa dell’inadempimento, atteso che la presenza dell’insegnante di sostegno è espressamente prevista dall’art. 3 della Legge 104/1992, ha ritenuto sussistente la condotta discriminatoria lamentata dalla ricorrente”.
La Corte di Appello ha esaminato il tutto e quindi confermato, con sentenza, “l’ordinanza resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 4.08.2016”, che era stata “appellata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica in persona del Ministro p.t.”. Infine, ha condannato “l’appellante Ministero a rifondere, alla appellata le spese del presente grado del giudizio che liquida in €. 1.889,00 oltre spese generali al 15% iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta”.
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