Ancora una sentenza che decreta l’assegnazione della Retribuzione professionale docente, pari a circa 175 euro mensili, anche ai precari con contratti di breve durata: a emetterla è stato Tribunale di Padova, sezione Lavoro, rispondendo in questo modo al ricorso, presentato dai legali Anief, di un insegnante della scuola secondaria di secondo grado che ha svolto delle supplenze con “il Ministero dell’Istruzione negli anni scolastici 2016/2017, 2017/18 in attività di docenza mediante la stipula di vari contratti d’insegnamento a tempo determinato”. Al docente il giudice ha assegnato circa 1.800 euro più interessi legali.
Il giudice ha dapprima appurato “che le mansioni svolte dal ricorrente, e più in generale dai docenti titolari di incarichi a breve o brevissimo termine, non appaiono, sulla base delle difese svolte dalle parti, differire dal punto di vista qualitativo da quelle svolte dai docenti a tempo indeterminato o da quelli assunti a tempo determinato con termine fissato al 30 giungo o al 31 agosto”. Quindi, il Tribunale veneto ha fatto sottolineare che la Corte di Cassazione ha ritenuto che “l’art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente e d educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “i Tribunali hanno appurato che la Retribuzione professionale docente e la Cia per il personale Ata risultano un diritto di tutti i lavoratori, anche di chi svolge un solo giorno di supplenza. Estrapolare dallo stipendio la Rpd è discriminante, perché si vanno a privare dei lavoratori già pagati molto meno di quello che meriterebbero, di circa 175 euro mensili. Per questo l’Anief è sempre più determinata nel presentare, con i propri legali, i ricorsi ad hoc per il recupero della Retribuzione professionale docente: ogni docente potrà valutare direttamente con le nostre strutture territoriali quale è l’entità della somma da recuperare istanza di recupero delle somme”.
IL COMMENTO DEL SINDACATO
L’Anief rammenta che anche secondo la Cassazione la Rpd “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017). Il sindacato, inoltre, sa bene che in base alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il docente che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei colleghi assunti in ruolo.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA
Il giudice, ogni altra istanza rigettata:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente
della somma complessiva di € 1.798,57 a titolo di retribuzione professionale docenti relativa agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna altresì il Miur alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.300,00, oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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5 luglio 2023
Ufficio Stampa Anief