Per avere diritto alla Carta del docente da 500 euro basta avere svolto cinque mesi di servizio: lo sostiene il giudice del lavoro di Vicenza che ha anche risarcito con mille euro un insegnante che ha svolto attività di supplenza per periodi superiori ai 150 giorni l’anno. “Il Tribunale ritiene – si legge nella sentenza emessa a Padova - che la soglia minima per l’effettiva comparabilità tra docenti a termine e docenti di ruolo possa essere individuata dalla durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell’anno scolastico oggetto della domanda, pari all’entità minima della prestazione di un docente di ruolo part time ai sensi dell’art. 39, co. 4 CCNL e dell’art. 4.1 OM 55/1998 (cioè il 50% dell’orario di docenza dell’insegnante full time), a cui come già si è detto la normativa riconosce il bonus in misura piena”.
Il giudice ha anche ricordato l’articolo 4 della “Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento”, secondo il quale “un trattamento diversificato tra personale di ruolo e precario sarebbe discriminante principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato”. Il Tribunale, inoltre, ha fatto riferimento alla nota ordinanza della Corte di Giustizia europea, che nella primavera dello scorso anno nella causa C-450-21 ha rilevato che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio” di cui qui si discute della Carta annuale del docente.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, torna a ricordare la rilevanza dell’ordinanza della Corte di Giustizia europea per l’applicazione della Carte del docente. Anche il governo ha dovuto tenerne conto: con il decreto Salva-Infrazioni ha infatti deciso di estendere i 500 euro annuali della formazione anche ai precari dell’anno in corso e con supplenza fino al 31 agosto. Il provvedimento è però solo un primo passo, perché chi ha svolto supplenze annuali o sopra i cinque mesi in passato e a chi ha sottoscritto quest’anno contratti fino al 30 giugno rimane fuori. Tutti questi supplenti, anche se non frattempo entrati di ruolo, farebbero bene a presentare ricorso con Anief, così da recuperare 500 euro per ogni annualità di servizio svolta.
Per ulteriori informazioni o per aderire all’impugnativa del nostro sindacato, in modalità singola o collettiva, basta collegarsi con la pagina internet predisposta dall’Anief.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VICENZA
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna il Ministero dell’Istruzione a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi 1.000,00 euro da spendersi entro il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- condanna il Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 600,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione della somma in favore dei difensori antistatari
Vicenza, 25/07/2023.
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