Anche i docenti tecnico-pratici non di ruolo hanno diritto ad usufruire della Carta del docente per ogni annualità di servizio svolta: lo ha spiegato il Tribunale di Treviso che il 19 aprile ha accolto il ricorso proposto dei legali Anief per difendere il diritto alla concessione della carta da 500 euro annui, utile all’aggiornamento professionale, negato ad un docente tecnico-pratico che ha svolto tre supplenze annuali tra il 2020 e il 2023. Il giudice ha condannato il ministero dell’Istruzione a fare avere all’insegnante di laboratorio i 1.500 euro negati, ricordando che in Italia “vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Entrando nel dettaglio, il Tribunale veneto ha preso in considerazione le posizioni, favorevoli alla richiesta, della Corte di Giustizia Ue e del Consiglio di Stato.
“Quando un docente, anche tecnico-pratico, o un educatore, presenta da solo o in modo collettivo il ricorso in Tribunale per i 500 euro annuali negati – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – il giudice non può ignorare l’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 18 maggio scorso, come pure il parere favorevole del Consiglio di Stato di un anno fa: la discriminazione è evidente, dal momento che al centro della questione vi è una attività, la formazione, non opzionale ma obbligatoria. Invitiamo chi volesse a presentare ricorso gratuito con Anief al giudice del lavoro per recuperare la Carta del docente: le possibilità di accoglimento del ricorso risultano obiettivamente alte e anche celeri”, conclude il sindacalista.
LA SENTENZA
Il Tribunale di Treviso ha ricordato che “il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta di un sistema di formazione “a doppia trazione” (la formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti di ruolo, economicamente sostenuta con l’erogazione della Carta; quella non obbligatoria, e pertanto non economicamente sostenuta, dei docenti non di ruolo) collida “con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
“Sulla compatibilità con il diritto dell’Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza”.
“Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. dal 2020/21 al 2022/23 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica; Compensa per ½ le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della residua metà liquidata, limitatamente a tale residua frazione, in complessivi Euro 500 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge”.
IL RICORSO
L’Anief mette a disposizione di tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado precari dal 2016 la possibilità di presentare ricorso con gli esperti legali che operano per Anief , al fine di chiedere l’assegnazione dei 500 euro annui prevista dalla Carta del docente: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma, fino a 3.500 euro netti. È possibile visionare la video guida, lascheda rilevazione datie la modalità di adesione all’impugnazione per chi non vuole sottostare alla sottrazione illegittima della card del docente di ruolo e precario.
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