“la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”: lo scrive il Tribunale di Bari accordando il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di una docente che per due annualità, tra il 2019 e il 2021, non ha ricevuto la Carta del docente pur svolgendo più di 180 giorni per ciascun anno.
Come già accaduto in altre occasioni, il Tribunale barese si è soffermato sulle diverse espressioni giudiziarie che nell’ultimo periodo hanno contrassegnato la materia: ha prima citato l’ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia europea sezione VI causa C 450-21, quindi l’art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), secondo cui “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente”, senza escludere nessuno. Quindi ha ricordato che pure il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all’art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995). Ha poi citato l’articolo 63 CCNL 27.11.2007, rubricato “Formazione in Servizio”, perché sancisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane”. Infine, si è soffermato sulla sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e su quella recentissima emessa dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 che ha aperto la Carta del docente anche ai precari con contratto in scadenza il 30 giugno.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ribadisce che stando così le cose “sarebbe da sciocchi non presentare ricorso gratuito con Anief e lasciare le somme intere, 500 euro l’anno netti, all’amministrazione: il personale docente discriminato ha pieno diritto a presentare l’istanza, facendo attenzione a non attendere troppo: le annualità recuperabili sono infatti quelle degli ultimi cinque anni”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI BARI
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. XXXX XXXX, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione il ricorso e dichiara il diritto della parte ricorrente a fruire della somma nella misura di Euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 (da calcolare dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione) per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 tramite attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a garantire la fruizione delle precitate somme mediante accredito su “carta docente” e con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Bari, 12.12.2023
Il Giudice del Lavoro
PER APPROFONDIMENTI:
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