Ancora una sentenza che conferma la fondatezza del ricorso gratuito condotto dai legali Anief per fare ottenere ai precari la Carta del docente superando la norma, contenuta nella Legge 107/15, che ne impone il divieto: a Bari il giudice ha assegnato 2.500 euro ad un insegnante che dal 2017 ha svolto cinque annualità in qualità di supplente annuale, l’ultima delle quali per 15 ore settimanali a fronte delle 18 che compongono la cattedra completa, perché l’aggiornamento professionale è prerogativa anche del personale non di ruolo. Il giudice, però, ha negato il pagamento della supplenza annuale del 2016/17 perché caduta in prescrizione.
Nella sentenza, il Tribunale di Bari ha ricordato l’ampio ventaglio di giudizi che nell’ultimo periodo hanno contrassegnato la materia: ha prima citato l’ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia europea sezione VI causa C 450-21, quindi l’art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), secondo cui “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente”, senza escludere nessuno. Quindi ha ricordato che pure il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all’art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995). Ha poi citato l’articolo 63 CCNL 27.11.2007, rubricato “Formazione in Servizio”, perché sancisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane”. Infine, si è soffermato sulla sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e su quella recentissima emessa dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 che ha aperto la Carta del docente anche ai precari con contratto in scadenza il 30 giugno.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “sulla Carta del docente c’è davvero poco da aggiungere: le sentenze, molte delle quali fanno ormai giurisprudenza, sono tutte orientate nella stessa direzione favorevole alla somministrazione annuale anche agli insegnanti precari. C’è solo da confidare, a questo punto, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito prenda atto della marea di espressioni favorevoli ai supplenti e spinga la politica ad intervenire per via governativa o parlamentare. Noi, nel frattempo, sempre speranzosi di fare prevalere i diritti dei lavoratori, continuiamo a presentare ricorso gratuito con Anief e a fare indennizzare le somme intere al personale danneggiato, anche per gli ultimi cinque anni. Attenzione, però, a non attendere troppo: a Bari il collega docente ha perso la prima delle sei annualità di supplenze proprio per questo motivo”, conclude Pacifico.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI BARI
In composizione monocratica, in persona del dott.XXXX XXX XXXX, in funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da XXXX XXX, nei confronti dellMINISTERO DELL’ISTRUZIONE MIUR, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente XXXX XXXX al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici a.s. 2017/2018 - a.s. 2018/2019 - a.s. 2019/2020 - a.s. 2020/2021 - a.s. 2021/2022 e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
2. Rigetta la domanda in relazione all’a.s. 2016/2017 per intervenuta prescrizione;
3. Condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO al pagamento delle spese processuali che liquida in € 516,00 così compensate per la metà oltre accessori con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bari,18/12/202
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