Perché un precario della scuola amministrativo, tecnico o ausiliario deve essere precario ogni mese in busta paga di una somma, da ricondurre al “Compenso individuale accessorio”, che varia tra i 66,90 euro a 73,70 euro? A chiederlo da qualche tempo ai giudici sono diversi supplenti che non intendono piegare la testa e che attraverso i legali Anief ottengono le somme sottratte in modo illegittimo da una norma sbagliata recuperando anche gli interessi dovuti. L’altro ieri a dare seguito alla linea Anief è stato anche il giudice del lavoro di Trapani che ha condannato il Ministero a fare avere al dipendente precario Ata – una collaboratrice scolastica che negli anni 2020/21 e 2021/22 ha sottoscritto dei contratti a tempo determinato per supplenza breve - “673,73 euro lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla decorrenza dei crediti fino al saldo”.
Il giudice ha ravvisato corretti i diversi riferimenti normativi nazionali ed europei esposti dai legali Anief, nonché le precedenti sentenze in merito. Tutti riferimenti che hanno un unico denominatore: l’assegnazione del Compenso individuale accessorio va assegnato a tutto il personale Ata, senza alcuna distinzione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e determinato e nemmeno rispetto ai diversi tipi di supplenze. Il giudice del lavoro, nella sentenza ha scritto: “La ragione di tale limitazione non è chiara, né il Ministero, nella propria memoria di costituzione, chiarisce le ragioni per le quali l’esclusione dei dipendenti assunti per supplenze temporanee sarebbe logica. Si deve quindi disapplicare la disposizione contrattuale in esame per contrarietà all’art. 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70 CE”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “non è possibile continuare a detrarre somme importanti dagli stipendi dei precari della scuola già ridotti all’osso e ancora più depotenziati dall’inflazione. Per questi motivi, cnsigliamo di presentare il nostro ricorso Anief rivolto al personale Ata non di ruolo al quala si continua a negare in modo illegittimo il diritto al Cia, il “Compenso individuale accessorio”. Per comprendere l’entità della somma da ricevere, previo apposito ricorso, è possibile chiedere una consulenza alle sedi territoriali Anief”, conclude Pacifico.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA
PQM
- Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, di € 673,73 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla decorrenza dei crediti fino al saldo,
- Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 200,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 05/02/2024
Il giudice
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