Chiunque negli ultimi 5 anni abbia svolto una supplenza fino al 31 agosto o al 30 giugno ha pieno diritto ad chiedere il risarcimento per mancata assegnazione della Carta del docente: a stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione che esattamente un mese fa ha enunciato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero” (Cass. n. 29961/2023)”.