Sulla Legge di bilancio 2024 arrivano i giorni della verità: i sindacati, Anief in testa, sono in mobilitazione ed hanno proposto decine di emendamenti. Il governo, dall’altra parte, ha detto che li ascolterà: lo farà domani, in un incontro tra la premier Giorgia Meloni, che chiede “responsabilità e dialogo”, e le Confederazioni sindacali rappresentative. L’appuntamento è alle ore 9, nella sala Verde di Palazzo Chigi.
“Saremo presenti come delegazione Cisal – spiega Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal e presidente nazionale Anief – per cercare di dare il nostro impulso e migliorare la manovra economica di fine anno. Al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con Francesco Cavallaro consegneremo e illustreremo la memoria dettagliata consegnata in solo pochi giorni fa alla quinta Commissione del Senato con più di 50 proposte di emendamenti Anief: per la scuola spiegheremo alla premier che servono come il pane nuove regole sul reclutamento, sul precariato, sulla ricostruzione di carriera, sugli organici, sul dimensionamento, sulla mobilità e sulla valorizzazione del personale Ata, come pure sugli istituti all’estero, l’Università e gli Enti di ricerca”.
Nella memoria degli emendamenti del giovane sindacato sono auspicati interventi per l’incremento dei lavoratori, per le immissioni in ruolo dei precari e per la loro parità di trattamento rispetto a chi è già di ruolo. Disposizioni urgenti occorrono anche per fare avere indennità ai lavoratori fuori sede alla fine dei vincoli per chi chiede di trasferirsi di sede. Tra le rivendicazioni del giovane sindacato c’è poi un'indennità di burnout per le categorie di lavoratori che risultano tra le più logorate, una “finestra” specifica per accedere anticipatamente alla pensione e il riscatto gratuito degli anni di studio universitari, il miglioramento del sostegno agli alunni con disabilità, in generale una maggiore tutela dei diritti del personale, anche quello impiegato in sedi non italiane. C’è anche spazio, tra le proposte, per l’equipollenza dei diplomi per i lavoratori dell’Afam, della valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli Enti di ricerca e di interventi specifici per l’Università e l’Afam.
GLI EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI BILANCIO PROPOSTI DA ANIEF
Tutte le proposte segnalate dall’ufficio legislativo Anief alla Legge di Bilancio 2024:
ORGANICO DI SOSTEGNO IN ORGANICO DI DIRITTO DOPO DUE ANNI
62.33 Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, prevedono la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107."
PROROGA ASSUNZIONI DA GPS ANCHE SU POSTI COMUNI
62.29 Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
"8-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, si applicano anche per l'anno scolastico 2024/25 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune."
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA OPZIONALE
62.32 Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole "confermato in ruolo", sono aggiunte le seguenti ", a domanda,"; b) alla lettera b), le parole "di cui al presente capo" sono sostituite dalle seguenti "del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024"."
testi simili
DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO
60.0.9 Camusso, Verducci Dopo l'articolo,
inserire il seguente: "Art. 60-bis (Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente) 1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia. 2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. 3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo. 4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. 5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4 il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato."
61.0.43 Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 61 bis (Aggiornamento biennale delle GPS e delle Graduatorie ad Esaurimento) 1. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione dalla L.4 giugno 2004, n. 143 è sostituito dal seguente: "4. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza biennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza biennale".
60.0.11 Camusso, Rando, Verducci
Dopo l'articolo 60, inserire il seguente: "Art. 60-bis (Disposizioni in materia di durata delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie ad esaurimento) 1. All'articolo 4, comma 6-bis della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie di cui al presente comma hanno durata biennale». 2. All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli aggiornamenti delle graduatorie di cui al primo e al secondo periodo è effettuato con cadenza biennale.».".
60.0.10 Pirondini, Barbara Floridia, Patuanelli, Castellone, Damante
Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 60-bis (Aggiornamento biennale delle GPS e delle GAE) 1. Al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le graduatorie di cui al presente comma hanno durata biennale». 2. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ovunque ricorra la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «biennale»».
61.0.42 Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 61 bis (Assunzioni da Graduatorie Provinciali delle Supplenze, GPS, 1 fascia posto comune e sostegno a regime) 1. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia. 2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. 3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo. 4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. 5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4 il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 7. 7. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
PROROGA ASSUNZIONI DA GPS ANCHE SU POSTI COMUNI
62.29 Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
"8-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, si applicano anche per l'anno scolastico 2024/25 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune."
G/926/1/5 Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926), premesso che: dal 2014 l'Italia ha una procedura di infrazione aperta nei confronti della Commissione Europea per l'utilizzo reiterato dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione; nel parere motivato del 19 aprile 2023, relativo alla procedura di infrazione 2014_4231, la Commissione Europea contesta all'Italia come: "La normativa italiana non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia. Tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei I.
PROROGA ASSUNZIONI DA GPS SOSTEGNO E MINI-CALL SOSTEGNO
61.0.42 Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 61 bis (Assunzioni da Graduatorie Provinciali delle Supplenze, GPS, 1 fascia posto comune e sostegno a regime) 1. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia. 2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. 3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo. 4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. 5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4 il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 7. 7. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
63.0.3 D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 63-bis (Norme a sostegno del settore istruzione) 1. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "l'anno scolastico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2024/2025" e dopo le parole "per le supplenze" sono inserite le seguenti: ", e nei relativi elenchi aggiuntivi,".» Conseguentemente a) sopprimere i commi da 6 a 11; b) al comma 12, sostituire le parole "dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5" con le seguenti "della procedura di cui al all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15"; c) al comma 16, sostituire le parole "al comma 5" con le seguenti: "all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15"; d) sostituire il comma 17 con il seguente: «17. Per i soggetti di cui al comma 13, qualora, nell'anno scolastico 2024/2025 risultassero utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui alla procedura dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, detta procedura si applica, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella provincia della graduatoria di appartenenza,. ».
ORGANICO DI SOSTEGNO IN ORGANICO DI DIRITTO DOPO DUE ANNI
62.33 Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, prevedono la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107."
63.0.24 Sbrollini, Paita
Dopo l'articolo è aggiunto il seguente: «Art. 63-bis (Norme per la continuità didattica per gli alunni con disabilità) 1. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, al comma 366-bis della legge 11 dicembre 2016, n.232 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole «a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a 942,36 milioni di euro nell'anno 2024, a 994,36 milioni di euro nell'anno 2025, a 1.002,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 1.034,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.081,88 milioni di euro nell'anno 2028, a 1.1116,52 milioni di euro nell'anno 2029 e 1.1130,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030». b) al secondo periodo le parole «e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e di 2.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025». 2. Al fine di garantire agli studenti con disabilità personale specializzato, all'articolo 2-bis, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i posti di sostegno, il fabbisogno di cui al periodo precedente deve essere pari almeno al 50 per cento del numero di posti di sostegno, inclusi quelli in deroga, assegnati a personale non specializzato nell'anno scolastico precedente, escluse le supplenze brevi e saltuarie.". 3. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 20, comma 6-quater del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, le parole «dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2024/2025, per le graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno». 4. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole "e con titolo di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "dando priorità a quelli con titolo di specializzazione"; b) al secondo periodo le parole da ", dell'università e della ricerca" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e del merito, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione." 5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 26 milioni di euro nell'anno 2024, 78 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, a 85 milioni di euro nell'anno 2029 e 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, come incrementato dalla presente legge.»
REVISIONE CRITERI FORMAZIONE CLASSI
63.0.13 Barbara Floridia, Pirondini, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello
Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 63-bis (Modifiche al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riorganizzazione della rete scolastica) 1. All'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al capoverso 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»; b) al capoverso 5-quinquies: 1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» sono soppresse; 2) il secondo periodo è soppresso; c) al capoverso 5-sexies il primo e il secondo periodo sono soppressi. 2. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi». 3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»; b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse; c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse. 4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.
DEROGA DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO
63.0.13 Barbara Floridia, Pirondini, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello
Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 63-bis (Modifiche al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riorganizzazione della rete scolastica) 1. All'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al capoverso 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»; b) al capoverso 5-quinquies: 1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» sono soppresse; 2) il secondo periodo è soppresso; c) al capoverso 5-sexies il primo e il secondo periodo sono soppressi. 2. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi». 3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»; b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse; c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse. 4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.
63.0.15 Pirondini, Barbara Floridia, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello
Dopo l'articolo, inserire i seguenti: «Art. 63-bis (Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituiti dai seguenti: «1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 sono adottati interventi e misure vòlti a ridurre, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2026/ 2027. Al fine di conseguire, nel triennio 2024-2027, una maggiore consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale docente su posto comune e di sostegno, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i criteri e i parametri previsti per la definizione delle citate dotazioni organiche sono modificati in coerenza con le disposizioni di cui al primo periodo. 2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate al comma 1. 3. Le norme di adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge. «Art. 63-ter (Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi generali: a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2023-2026; b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti; c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20 nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità; d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20; e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20». 2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024"; 3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»; b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»; 4. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»; 5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»; b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse; c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse; 6. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»; 7. Agli oneri di cui agli articoli 63-bis e 63-ter, valutati in 2,2 miliardi di euro per il 2024, 3,4 miliardi di euro per il 2025 e 4,2 miliardi dal 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 2 a 6 e quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 63-quater. «Art. 63-quater (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024. 2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. 3.Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. 4.Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.". Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2. 63.0.16 Calenda, Lombardo, Gelmini, Versace Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente: "Articolo 63-bis (Sperimentazione nazionale per l'estensione del tempio pieno) 1. Ai fini dell'incremento dell'offerta di servizi a tempo pieno nella scuola primaria e secondaria di primo grado per il miglioramento delle competenze e dei risultati di apprendimento, per gli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, è avviata una sperimentazione nazionale volta al prolungamento a 40 ore settimanali dell'orario scolastico nelle aree di crisi sociale complessa individuate sulla base dell'Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) che preveda attività integrative di approfondimento, anche in collaborazione con il Terzo settore. 2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Interno da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione delle aree territoriali e degli Istituti scolastici nonché le modalità e le tempistiche di realizzazione della sperimentazione e di attuazione degli interventi necessari, ivi inclusi quelli di adeguamento infrastrutturale a valere sulle risorse di cui al comma 5. 3. Al fine di coprire i maggiori oneri a carico dei Comuni coinvolti nella sperimentazione, le risorse da destinare al pagamento delle mense scolastiche per i cicli di istruzione primaria e secondaria di primo grado sono incrementate di 30 milioni per l'anno 2024 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2025. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno per la durata della sperimentazione, provvede al riparto tra i Comuni delle relative risorse. 4. Al fine di consentire agli Istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione l'assunzione a tempo determinato di personale per le attività educative e del terzo settore e di personale ausiliario, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito il "Fondo per la sperimentazione dell'estensione del tempo pieno", con dotazione di 100 milioni di euro per il 2024 e di 500 milioni per gli anni 2025, 2026, e 2027. Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2024 e fino al termine della sperimentazione provvede al riparto tra i Comuni delle relative risorse secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2. 5. Alla realizzazione degli interventi, anche infrastrutturali, previsti dalla sperimentazione di cui al comma 1, concorrono le risorse disponibili nel PNRR di cui alla Missione 4 C1, Investimento 1.2 e 1.3, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, e le risorse previste nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore. 6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede: a) quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge; b) quanto a ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, entro il 31 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."
PROROGA ORGANICO AGGIUNTIVO AL 30 GIUGNO
11.20 Barbara Floridia, Pirondini, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante
Al comma 1, sopprimere la lettera b) Conseguentemente, all'articolo 63, comma 1, capoverso 4-bis.2: a) sostituire le parole «personale ausiliario» con le seguenti: «personale ATA»; b) sostituire le parole «15 aprile 2024» con le seguenti: «31 agosto 2024».
10.0.32 Barbara Floridia, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante
Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 10-bis (Valorizzazione del personale scolastico ATA e DSGA) 1. Per l'anno 2024, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare: a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA; b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA; c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.» Conseguentemente: a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b); b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «71 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
11. RICOSTRUZIONE DI CARRIERA OPZIONALE
62.32 Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole "confermato in ruolo", sono aggiunte le seguenti ", a domanda,"; b) alla lettera b), le parole "di cui al presente capo" sono sostituite dalle seguenti "del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024"."
VALIDITÀ TITOLO ESTERO NELLA STIPULA DEI CONTRATTI
35.0.5 Castellone, Patuanelli, Damante
Dopo l'articolo, inserire il seguente: "Art. 35-bis. (Misure per favorire l'attrazione di ricercatrici madri con esperienza all'estero) 1. In via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, al fine di ridurre il divario di genere nel personale della ricerca, di agevolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, possono procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, alla chiamata diretta in qualità di ricercatrici a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ed essere state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni; b) avere la responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni. 2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, il decreto di cui al primo periodo individua: a) le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1; b) il numero massimo di pubblicazioni da allegare alla candidatura; c) le modalità attraverso cui le candidate indicano un ordine di preferenza di cinque università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, nei confronti delle quali manifestano la loro disponibilità alla chiamata; d) il procedimento di valutazione delle candidature, da parte di un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiose di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominate dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica delle candidate. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi afferenti alle aree scientifiche di riferimento. e) A parità di qualificazione scientifica la commissione terrà in considerazione il numero di figli per stilare la graduatoria finale, dando la precedenza alle candidate che hanno la responsabilità genitoriale del numero maggiore di figli. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.340.873 per il 2024 e a euro 2.681.746 a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."
MOBILITÀ SUL 100% DEI POSTI
61.0.41 Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 61 bis (Abrogazione del vincolo triennale di permanenza per i docenti a qualunque titolo nominati in ruolo) A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, secondo e terzo periodo, sono abrogate.
62.31 Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Le disposizioni di cui al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, si applicano anche per l'anno scolastico 2024-2025 su tutti i posti vacanti e disponibili, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Alla mobilità, nonché ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie può partecipare il personale docente in servizio a tempo indeterminato e assunto entro il 31 dicembre 2023. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilita` del personale scolastico, la quota per i trasferimenti corrisponde al totale dei posti vacanti annualmente e in ciascuna regione, per il triennio 2023-2025.".
OBBLIGO SCOLASTICO
40.0.37 Malpezzi, Mirabelli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci
Dopo l'articolo inserire il seguente: "Art. 40-bis (Fondo per lo sviluppo dell'assistenza educativa e scolastica) 1. Al fine di incentivare le politiche di inclusione e sviluppo delle potenzialità di bambine e bambini con disabilità, bisogni educativi speciali o che si trovino in contesti a rischio emarginazione sociale, in funzione di contrasto ai processi di segregazione e abbandono scolastico anche attraverso l'aumento dell'offerta di servizi educativi e scolastici nella fascia di età 3 mesi 14 anni, è istituito un Fondo per lo sviluppo dell'assistenza educativa nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado con una dotazione di 50 milioni di euro per annualità per gli anni 2024, 2025 e 2026. 2. Il fondo è ripartito tra i Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed è destinato al finanziamento dell'assistenza e del sostegno educativo a favore di bambine e bambini/alunni e alunne con disabilità, bisogni educativi speciali o che vivono in nuclei familiari in condizioni di disagio o povertà educativa, al fine di favorire l'accesso e la permanenza nei servizi educativi e scolastici e realizzare percorsi educativi e scolastici che favoriscano l'inclusione e il completamento dell'obbligo scolastico. Il riparto del fondo tra i comuni avviene per il 90 per cento in proporzione al numero dei minori tra 3 mesi e 14 anni censiti al 1° gennaio rispettivamente per gli anni 2024 - 2025 e 2026; il restante 10 per cento viene ripartito secondo parametri definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito si provvede al riparto del Fondo tra i Comuni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.".
33. PIANISTA ACCOMPAGNATORE
61.0.8 Camusso, Rando, Verducci
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente: "Art. 61-bis (Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) 1. All'articolo 1, comma 892 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale di cui al presente comma è inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 264, comma 1, terzo punto elenco, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.".
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
60.7 Camusso, Rando, Verducci
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 2 inserire, in fine, i seguenti periodi: "I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 al personale di cui al primo periodo del presente comma, in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale."; b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».".
INTERVENTI PER L’UNIVERSITÀ
60.0.18 Pirondini, Barbara Floridia, Patuanelli, Castellone, Damante
Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 60-bis (Percorsi di formazione abilitanti presso Università statali) 1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale - a decorrere dall'a.s. 2023-2024 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione e merito del Ministro dell'Università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto per le singole Istituzioni accademiche.".».
60.0.12 Turco, Patuanelli, Castellone, Damante
Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 60-bis (Disposizioni in materia di ricerca universitaria) 1. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "fino al 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre del ventesimo anno successivo". 2. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare all'assunzione di professori universitari di prima fascia, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 3. Le risorse di cui al presente articolo sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata.
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