Il Governo non sembra volere tornare indietro sulla conferma dei docenti di sostegno precari attraverso la richiesta del parere alle famiglie degli alunni con disabilità e con valutazione del dirigente scolastico: l’intenzione è stata ribadita dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, audito nelle ultime ore dalla Commissione Cultura della Camera nell’ambito dell’esame del decreto legge 71/2024, che contiene disposizioni urgenti in materia di sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità e regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025. Nel corso dell’audizione, il Ministro ha detto che questa disposizione nasce dalla volontà di realizzare sempre più un’istruzione inclusiva e di qualità, attraverso un “rapporto virtuoso che metta al centro lo studente. La continuità didattica ha un valore imprescindibile da tutelare con tutti gli strumenti possibili,” ha dichiarato Valditara, sottolineando l’importanza di garantire una solida e costante relazione, tra gli alunni con disabilità e i loro insegnanti di sostegno, che permetterà alle famiglie di mantenere i docenti che hanno già instaurato un rapporto di fiducia e conoscenza approfondita delle esigenze dei loro figli.
“Siamo fortemente contrari con la decisione governativa di confermare a settembre il docente di sostegno supplente nella stessa scuola dove ha svolto servizio nel precedente anno scolastico su richiesta della famiglia dell’alunno con disabilità, sentendo anche il parere del dirigente scolastico – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief -, la reputiamo una decisione illogica e che non guarda al merito: perché si aggirano le graduatorie vigenti, frutto dei titoli acquisiti negli anni e dei servizi svolti, per fare spazio ad una modalità di reclutamento annuale che ha il sapore della chiamata diretta? Come si fa a fare decidere ad una famiglia se un insegnante merita di continuare a rimanere in una classe piuttosto che in un’altra? Quali conoscenze e competenze possono avere le famiglie per una scelta così importante?”.
Il sindacato Anief, pertanto, ritiene che con questa modalità di reclutamento degli insegnanti precari di sostegno si arrivi a produrre più confusione di oggi. Anche perché si andranno anche a contrastare le indicazioni della normativa vigente che regola la materia: il docente di sostegno, leggi alla mano, deve essere assegnato alla scuola attraverso GLO e associato ad uno o più alunni in base al Piano educativo personalizzato. “La vera risposta davvero utile da attuare – conclude il presidente Pacifico - è sempre quella: tramutare gli attuali 100.000 posti in deroga in cattedre di diritto e nel contempo specializzare in didattica speciale i 90.000 insegnanti che affiancano oltre 136mila alunni privi di insegnante specializzato. Tutte le altre decisioni sono dei meri palliativi”.
GLI EMENDAMENTI ANIEF AL DL 71/24
Capo II (Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità).
Art. 6 (Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità).
In aggiunta ai percorsi TFA, Atenei con o senza l'INDIRE organizzano corsi di 30 CFU per i triennalisti negli ultimi cinque anni per conseguire la specializzazione, costi, fabbisogno, organizzazione da definire con DM MIM di concerto con MUR, comunque fino al 31 dicembre 2025. La norma è stata introdotta per rispondere ai ricorsi vinti da Anief in Consiglio di Stato per il mancato adeguamento dell'offerta formativa al reale fabbisogno e per l'impossibilità degli atenei di rispondere alle effettive esigenze (oltre 80 mila supplenti non specializzati).
Art. 7 (Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento).
Ai percorsi accedono di diritto i soli docenti già specializzati all'estero che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo o attivato un contenzioso per il mancato riconoscimento entro i termini previsti e rinunciano al contenzioso.
La norma è stata introdotta per l'incapacità da parte dell'amministrazione di procedere alla valutazione di titoli da riconoscere secondo la normativa europea e serve a deflazionare il contenzioso.
Art. 8 (Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno).
Il regolamento delle supplenze sarà modificato per garantire la continuità didattica degli alunni con la conferma del supplente dell'anno precedente su richiesta della famiglia e su beneplacito del dirigente scolastico (chiamata diretta) se il supplente insiste nella graduatoria utile.
Anief ha sempre ribadito come la continuità didattica sia garantita solo dalle immissioni in ruolo, considerato che il 46% dei posti è in supplenza come ha anche denunciato al comitato europeo dei diritti sociali e al TAR. Pertanto, il giovane sindacato proporrà emendamenti in sede di conversione.
Capo III (Disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025).
Art. 10 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/25).
Gli idonei del concorso 2016 iscritti nelle graduatorie di merito con riserva, anche se assunti e licenziati e depennati stipulano un contratto a tempo determinato e sono confermati nei ruoli entro il 30 giugno 2025 se conseguono l'abilitazione attraverso i 30 CFU nei corsi attivati dagli atenei a cui sono ammessi.
Sono confermati nei ruoli gli idonei del concorso 2020 che hanno superato gli scritti nelle sessioni suppletive svolte a cause della pandemia.
La norma interviene a sanare un contenzioso di docenti supportati da Anief che comunque hanno superato tutte le prove concorsuali analogamente a quanto avvenuto per i dirigenti. Anief chiederà di sanare anche il contenzioso relativo a chi è stato inserito e depennato dalle GAE a partire dal possesso di diploma magistrale riconosciuto come abilitante.
Art. 14 (Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola).
La proroga di permanenza all'estero è riferita al personale che si trova al sesto anno nelle SEU e a l quinto anno nelle SCI.
Il personale in servizio nelle SEU entro 15 giorni deve scegliere se accettare la proroga. Il personale in servizio nelle SCI ha tempo per decidere fino all'ultimo giorno di quest'anno scolastico.
Chi opta per la proroga deve potere assicurare fino a 7 anni di servizio, cioè se accetta la proroga ma deve essere collocato d'ufficio in pensione prima del raggiungimento di complessivi 7 anni all'estero per raggiunti limiti di età, in caso non verrà prorogato.
QUANTI SUPPLENTI DI SOSTEGNO
(fonte Orizzonte Scuola)
PER APPROFONDIMENTI:
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