Ci sono anche tre emendamenti Anief migliorativi del decreto legge 71/24 tra quelli approvati dalla Commissione Cultura della Camera, la settima, in attesa del voto finale dell’Aula di Montecitorio: le tre modifiche al testo del DL, che contiene disposizioni “urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, chieste esplicitamente dal giovane sindacato durante l’audizione dello scorso 18 giugno, riguardano l’estensione della validità delle graduatorie di docenti che si recano in scuole all’estero, la proroga per le assunzioni in ruolo da concorsi le cui graduatorie vengono estese fino al prossimo 10 dicembre, l’introduzione di nuovi organici ATA secondo i nuovi profili professionali introdotti con il CCNL 2019/2021 approvato lo scorso 18 gennaio anche con l’assenso della stessa associazione sindacale Anief.
“Non siamo certamente soddisfatti per il mancato via libera di decine di emendamenti al decreto legge 71 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – e sappiamo anche che l’approvazione di tre nostre richieste non è quella definitiva perché servirà il sì dell’Aula della Camera, tuttavia se ciò dovesse avvenire potremmo dire che ancora una volta siamo riusciti ad imporre un po’ di giustizia nell’ambito scolastico e della Conoscenza. Certamente, c’è rammarico per il diniego al doppio canale di reclutamento e dell’educazione motoria anche nei primi tre anni della primaria, per il no alla tutela dei docenti specializzati all’estero, oltre che all’allineamento del periodo di validità delle graduatorie con la durata del servizio svolto fuori Italia. Come pure sarebbe stato importante introdurre l’educazione civica affidata a docenti abilitati sulla materia, oltre che un’adeguata valorizzazione del personale Afam”.
GLI EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VII COMMISSIONE DELLA CAMERA
Nuovi organici ATA in base alle nuove figure professionali individuati dal CCNL 2019/2021:
All'articolo 10, Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale comparto istruzione e ricerca – triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria.
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026.
10.7. (Nuova formulazione) Latini.
Estensione della validità delle graduatorie per la destinazione all'estero del personale scolastico:
Art. 14.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni in materia di inserire le seguenti: selezione e di
14.3. (Nuova formulazione) Cangiano, Varchi, Mollicone.
Proroga delle assunzioni in ruolo dei vincitori dei concorsi individuati dalle graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre:
Nel capo III, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato)
1. All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi».
2. Le disposizioni dei periodi sesto e settimo della lettera a) del comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4-C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».
4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni dei commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per le restanti immissioni in ruolo su posti comuni e di sostegno.
5. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6. Al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e di accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, per l'anno 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementato della somma di euro 279.000 lordo Stato, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.».
14.02. (Nuova formulazione) Latini, Loizzo, Miele.
Gli altri emendamenti approvati sulle assunzioni del personale docente:
All'articolo 10, comma 2, primo periodo, dopo la parola: sottoscrivono aggiungere le seguenti: , con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025,.
10.14. Il Relatore.
All'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 11-septies dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è inserito il seguente:
«11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo.».
12.5. Latini, Loizzo, Miele, Amorese.
All'articolo 14, al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al comma 4 permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
14.17. Il Relatore
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