Il Miur modifica in sordina il regolamento per l’accesso nelle graduatorie di ogni istituto attraverso una norma che nel corso degli anni lascerà fuori della graduatorie scolastiche centinaia di migliaia di neo-laureati: d’ora in poi anche per fare le supplenze “brevi” sarà indispensabile l’abilitazione all’insegnamento. ANIEF ricorre al TAR Lazio contro questa limitazione: scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 7 ottobre per ricevere le istruzioni operative. Possono ricorrere anche i laureandi che, dopo il conseguimento della laurea specialistica, intendono iscriversi nelle graduatorie d'istituto.
Nel silenzio più assoluto, il Miur modifica l’accesso alle graduatorie d’istituto introducendo una restrizione storica: attraverso il regolamento ministeriale recante modifiche al decreto n. 249 del 10 settembre 2010, il Ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza ha stabilito che d’ora in poi per essere inseriti nelle graduatorie delle 8.047 scuole italiane servirà obbligatoriamente l’abilitazione conseguita attraverso i Percorsi abilitanti speciali (PAS) o i Tirocini formativi abilitanti (TFA).
L’operazione ministeriale, che nel corso degli anni lascerà fuori dalle graduatorie scolastiche centinaia di migliaia di neo-laureati, è contenuta nel comma 1, lettera d) dell’art. 4 del citato regolamento (Modificazioni all’articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010) emesso dal Ministero dell’Istruzione lo scorso 4 luglio.
“I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c) – si legge nel regolamento del Miur - mantengono la loro validità ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. I titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono integrati dal compimento del tirocinio formativo attivo e costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per le rispettive classi di concorso. A decorrere dall’istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni”.
“Con questa discutibilissima scelta – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – il Ministero dell’Istruzione ha sovvertito una prassi avviata da 15 anni: permettere a tutti i laureati o a coloro che sono in possesso di un titolo di studio utile all’insegnamento di formulare la propria candidatura direttamente alle scuole. Ed essere inseriti in graduatoria, sulla base del voto conseguito, di altri eventuali titoli conseguiti e di supplenze già svolte. Una prassi che, nei tanti casi in cui non vi siano altri aspiranti giù abilitati, permette ai presidi di nominare i supplenti sulla base di una regolare lista di attesa”.
“Il timore – continua Pacifico - è che in assenza di una graduatoria, d’ora in poi i dirigenti scolastici possano scegliere i docenti sulla base di metodi discrezionali e non più obiettivi. Non appare casuale, quindi, che la modifica sia stata scritta con un linguaggio particolarmente burocratico, comprensibile solo agli addetti ai lavori. L’unica buona notizia è che, in questa fase transitoria, - conclude il sindacalista Anief-Confedir - tutti coloro che oggi sono già inseriti nelle graduatorie d’istituto non saranno esclusi”.
Per questi motivi, sarà il giudice amministrativo a doversi esprimere sull’illegittima esclusione dei neo-laureati dall’inserimento nelle graduatorie d’istituto. Per ricevere le istruzioni operative scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il prossimo 7 ottobre.