Nuovo successo ANIEF in tribunale: il Giudice del Lavoro di Trani accoglie il ricorso patrocinato dal nostro sindacato e intima al MIUR l'immediato spostamento dei 24 punti SSIS nella graduatoria d'interesse della nostra iscritta.
Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, avvalendosi della stretta collaborazione dei nostri legali sul territorio, ottengono nuovamente ragione contro il MIUR con una sentenza che ribadisce a chiare lettere che i docenti che hanno conseguito un'abilitazione per l’insegnamento di discipline comprese nel medesimo ambito disciplinare possono liberamente decidere in quale classe di concorso far valere il bonus SSIS di 24 punti considerato che tale previsione “appare del tutto ragionevole e coerente con il sistema normativo e regolamentare richiamato”.
L'Avv. Michele Ursini, legale di fiducia dell'ANIEF sul territorio, incassa una nuova determinante vittoria per il nostro sindacato e ottiene piena ragione in tribunale con una sentenza dall'assetto impeccabile in cui il Giudice del Lavoro rileva che “nel merito, l'orientamento adottato dall’Amministrazione convenuta, oggi contestato dalla ricorrente, non appare giustificato, […], in assenza di alcun divieto legislativo di spostamento di punteggio per il biennio 2011 – 2014” e soprattutto “atteso che la ricorrente non ha richiesto alcuna migrazione di punteggio da una graduatoria all’altra, bensì la conferma della scelta, compiuta sin dall’inserimento nelle graduatorie, di destinare il punteggio de quo alla graduatoria della classe -omissis-, alla quale l'amministrazione scolastica non ha mai dato seguito”.
L'imposizione “d'ufficio” operata dal MIUR della classe di concorso in cui far valere il bonus SSIS di 24 punti, dunque, è stata nuovamente giudicata non in linea con l'assetto normativo e regolamentare di riferimento e l'ANIEF ha nuovamente ristabilito, grazie all'intervento attento e mirato dei propri legali, il pieno rispetto dei diritti dei docenti precari pluriabilitati. L'ostinazione protratta negli anni da parte del MIUR, totalmente soccombente in giudizio, è valsa solo a meritare la conseguente condanna alle spese di lite, quantificate in 2.200 Euro oltre accessori.