Percentuali di adesioni, comunicazioni da anticipare, disagi per le famiglie, ore di lezione perse dagli studenti, costi per la collettività: nell’affrontare il tema degli scioperi sindacali, un report di Tuttoscuola analizza a fondo tutte le circostanze, anche quelle più scontate, che portano all’evento e alle conseguenze che ne derivano. Non una riga, invece, viene spesa per la tutela del diritto allo sciopero e nemmeno per la completa mancata applicazione legislativa, in settant’anni, dell’articolo 40 della Costituzione, secondo cui “il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano”.
Secondo Marcello Pacifico, “pensare di ingabbiare gli scioperi significa tornare indietro di quasi cento anni. Significherebbe ricollocare l’Italia ai tempi delle leggi ‘fascistissime’. A quando nel 1925, con il Patto di Palazzo Vidoni, venne abolito il diritto allo sciopero, con le forze oppositrici a regime costrette a praticare giornate di protesta illegali, con gravi ripercussioni sugli organizzatori. Anief ritiene, certamente, che sul tema si possa invece avviare un confronto diretto con l’amministrazione pubblica, dando seguito al più presto all’incontro tenuto il mese scorso all’Aran, durante il quale la delegazione del giovane sindacato ha espresso l’esigenza di operare per la non compressione del diritto allo sciopero, arrivando a palesare l’adesione con alcuni giorni di anticipo. Solo partendo da questo presupposto, cercando di ridurre la portata della protesta massima, non pensando che vi siano organizzazioni sindacali più accreditate di altre a indire scioperi, sempre garantendo il diritto allo studio che nessuno vuole mettere in discussione, si può giungere al miglioramento del quadro generale”.
Si torna a parlare di sciopero. Ma lo si fa con dei presupposti errati. Anief ritiene inaccettabile che anziché focalizzare l’attenzione pubblica sulle mancate modalità con cui lo sciopero dei lavoratori possa essere attuato, si vada a questionare su aspetti di contorno, che risultano in larga parte risolvibili proprio attraverso un impianto normativo completo, in grado di definire con accuratezza le modalità con cui lo sciopero può essere attuato.
Quindi, invece di soffermarsi su questo vulnus, su una mancanza palese del sistema lavorativo italiano, si preferisce mettere in dubbio la legittimità dello sciopero. Perché questo avverrebbe, laddove si chiedesse al personale dipendente di comunicare in anticipo, magari cinque giorni prima, la sua volontà di aderire alla giornata di astensione dal lavoro. Oppure di creare delle strutture, più o meno ufficiali, che indichino ai cittadini quali effetti potenziali possa avere uno sciopero, piuttosto che un altro, sulla base della consistenza di iscritti e di rappresentatività del sindacato o dei sindacati che l’hanno proclamato.
I FANTASMI DEL PASSATO
Già in passato abbiamo assistito a dei tentativi di incardinare la massima protesta di un dipendente. Sistematicamente, però, proprio perché viviamo in uno Stato democratico, l’esito è andato a vuoto. Anche quando si è arrivati a discuterne nelle aule di giustizia: vale per tutti, la sentenza n. 711 della Corte di Cassazione del 30 gennaio del 1980, secondo la quale è insito nello sciopero che sia legittimo il “danno alla produzione, che è la perdita economica sopportata dal datore di lavoro durante lo sciopero”. In quell’occasione, i giudici reputarono lecito lo “sciopero a singhiozzo” e ciò “a prescindere dall’entità del danno arrecato alla produzione dell’impresa” e “purché non violi posizioni soggettive quali il diritto alla vita, alla incolumità personale, alla stessa produttività degli impianti”.
E il servizio scolastico non rientra di certo in tali contesti. Ora, si ribatterà che la scuola è comunque un servizio pubblico e va tutelata l’utenza. Anief ritiene sicuramente prioritaria la necessità di garantire il diritto allo studio, altro principio costituzionalmente garantito, ma non si comprende come si possa pensare che un numero già definito e limitato di scioperi, non più di uno al mese, derivanti evidentemente da un malessere reale dei lavoratori, possa far venire meno tale esigenza indiscutibile.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
“Non comprendiamo per quale motivo – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – si voglia speculare sul diritto allo sciopero, quando esiste una legge, la 146 del 12 giugno 1990, che pur non dando completamente seguito all’articolo 40 della Costituzione, già ne definisce la portata, individuando modalità e tempi dello sciopero, e sanzionando eventuali violazioni, proprio a partire dai servizi di interesse pubblico. Fare finta che la legge 146 del 1990 non esista, nemmeno citandola, significa omettere volutamente uno degli aspetti centrali della questione”.
“Invece di partire da lì, migliorando le parti deficitarie, sia per l’utenza sia per i lavoratori che esercitano lo sciopero, si preferisce puntare il dito sui supposti effetti di ultrattività delle iniziative sindacali. Le quali si svolgono sempre con grande sacrificio per i lavoratori stessi: vale la pena ricordare che aderire ad una giornata di sciopero significa perdere, in media, tra i 50 e i 100 euro, i quali vanno ad essere sottratti ad uno stipendio decisamente già basso, tanto da essere sovrastato anche dall’inflazione”, conclude Pacifico.
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