Per il presidente Anief, Marcello Pacifico, è incomprensibile questo accanimento contro delle maestre che insegnano da anni ai nostri bambini senza le quali in alcune regioni le classi andrebbero chiuse. Non basta l’emendamento 1.108 al decreto legge n. 126/19 licenziato dalle Commissioni riunite per garantire la continuità didattica in caso di sentenza negativa del giudice o l’inserimento in coda degli idonei dei concorsi ordinari nelle graduatorie del primo concorso straordinario
L’emendamento approvato e il problema della continuità didattica per Anief
Se i contratti rescissi a causa di sentenze di merito negative sono confermati fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico, come chiesto da Anief, la norma da sola non risolve il problema della supplentite e della precarietà nella scuola primaria e dell’infanzia dove vi sono 16 mila posti vacanti e si potrebbero benissimo bandire un nuovo concorso ordinario e un secondo concorso straordinario come per la scuola secondaria e dove, dopo le sentenze dell’Adunanza plenaria contrarie a un orientamento prevalente della sesta sezione del Consiglio di Stato, le maestre con diploma magistrale rischiano ogni giorno il licenziamento e di lasciare le classi vuote.
È una prima risposta positiva, ma che continua sulla scia del decreto legge dignità che non aveva già a suo tempo dato una risposta al problema creato dalle due sentenze della plenaria del Consiglio di Stato, non annullate dalla Cassazione.
Rimangono chiuse, pertanto, le porte delle GaE ai diplomati magistrale e ai laureati in SFP e si è compromessa la carriera di oltre 7 mila maestri addirittura già immessi in ruolo. Fra le proposte emendative avanzate dal giovane sindacato nei giorni scorsi nel decreto salva precari e ribadite nel corso dell’audizione alla Camera lo scorso 12 novembre – quando in piazza centinaia di manifestanti hanno dato vita a un sit-in davanti alla Camera – c’era maggiore attenzione alla causa dei diplomati magistrale. È necessaria la conferma nei ruoli di quegli insegnanti che hanno superato l’anno di prova. Questi precari, fra i più vessati del comparto Istruzione, sono per il nostro sindacato un punto di forza e dovrebbero essere una risorsa anche per tutta la scuola italiana. Il governo ascolti la loro voce, rappresentiamo davvero il mondo del precariato. Si può fare di più. Questi interventi sono dei palliativi e non risolvono il problema. O si riaprono le GaE ancora una volta o si assume nei ruoli dalle graduatorie di istituto o bisogna bandire il concorso ordinario e straordinario anche per la scuola della primaria e infanzia.
IL TESTO DELL’EMENDAMENTO APPROVATO
Qui di seguito, l’emendamento integrale approvato dalle Commissioni di Montecitorio e che potrebbe avere il via libera dell’Aula della Camera la prossima settimana:
1.108. (nuova formulazione) Lattanzio Paolo, Testamento Rosa Alba, Piccoli Nardelli Flavia, Gribaudo Chiara, Toccafondi Gabriele, D'Alessandro Camillo, Fratoianni Nicola, Epifani Ettore Guglielmo, Fusacchia Alessandro, Siragusa Elisa, De Lorenzo Rina, Tucci Riccardo, Barzotti Valentina, Tripiedi Davide, Villani Virginia, Amitrano Alessandro, Ciprini Tiziana, Aiello, Costanzo Jessica, Pallini Maria, Aprea Valentina, Zangrillo Paolo, Casciello Luigi, Marin Marco, Palmieri Antonio, Saccani Jotti Gloria, Cannatelli Pasquale, Fatuzzo Carlo, Musella Graziano, Polverini Renata, Rotondi Gianfranco, Scoma Francesco
Dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:
18-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria»;
b) i commi 1 ed 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede amministrativa o civile relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento:
a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico. Il servizio svolto su tutti i predetti contratti non è valido ai fini dell'eventuale ricostruzione di carriera né ai fini della maturazione dell'anzianità economica;
b) procedendo alla nomina dei soggetti che, per effetto delle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, acquisiscono il diritto a sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno scolastico di riferimento e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene l'anno scolastico successivo.».
18-ter. Ai fini dei requisiti per l'accesso alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, i periodi di servizio di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come sostituito dal comma 18-bis, sono considerati a tempo determinato.
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