Lo prevede l’articolo 3, comma 2, del Decreto ministeriale n. 859 del 27 ottobre 2015. Per il momento, ogni attività formativa deve essere svolta a distanza in attesa che il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, chiarisca le modalità della valutazione finale se l’anno scolastico si chiuderà senza la ripresa delle lezioni in presenza
LA PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
È di questi giorni la notizia che la sospensione delle attività didattiche sarà protratta oltre il 3 aprile, al punto che in molti si chiedono se non si debba considerare chiuso l’anno scolastico.
Se si realizzasse uno scenario del genere, il Ministro Azzolina dovrà fornire ulteriori chiarimenti sulle attività che non possono svolgersi in presenza ai sensi della normativa vigente e che sono ritenute indispensabili per il superamento dell’anno di prova: i laboratori, l’attività di peer to peer, le visite a scuole innovative, il momento di osservazione in classe da parte del dirigente scolastico, la valutazione. Per Anief è importante che chiarisca, fin da adesso, al di là delle attività formative a distanza, quali attività in presenza possano essere derogate e quali debbano essere fatte da remoto per garantire la valutazione dell’attività svolta e il superamento dell’anno di prova degli insegnanti neo-immessi in ruolo.
LA NORMA, LE FAQ E LE NOTE MINISTERIALI
Nel sito del Ministero dell’Istruzione si è voluto tranquillizzare tutti i docenti in anno di prova, rassicurandoli del fatto che il periodo di sospensione delle lezioni è da considerarsi servizio utile al superamento dell’anno di prova:
“I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità del periodo di formazione e prova del personale scolastico?”
“I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova”.
La FAQ pone chiarezza a seguito dell’approvazione dell’articolo 32 del Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 che così dispone:
“Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validita' anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validita' dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianita' di servizio.”
Nella nota n. 278 del 6 marzo 2020, d’altronde, lo stesso Ministero dell’Istruzione ha chiarito che, fino al termine dell’emergenza sanitaria, le attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 e in generale tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
Per Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief, le Faq e le note ministeriali sono opportune ma se le scuole non riapriranno a maggio dovrà essere dato dal Ministro dell’Istruzione un chiarimento o adottato un atto amministrativo più specifico su alcune fasi previste dalle norme che non possono essere svolte. Agli insegnanti neo-immessi in ruolo va il plauso delle famiglie, per il supporto offerto anche nella didattica a distanza, in un momento così delicato della loro vita professionale.
PER APPROFONDIMENTI:
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