Stamani è stata presentata una bozza di protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”. All’incontro presente Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal e presidente nazionale Anief: La didattica a distanza è pur sempre una modalità d’insegnamento d’emergenza, non si può continuare a oltranza. Bisogna invece mettere in sicurezza le scuole, garantire il distanziamento in aula, eliminare il problema delle classi-pollaio. Infatti, è possibile conciliare il diritto alla salute con quello all’istruzione
Il presidente Pacifico ha chiarito come sia necessario disciplinare nel contratto tutti i riflessi dell'impatto del lavoro agile sull’attività svolta dei dipendenti pubblici. Bisogna rivedere gli organici, avviare una procedura straordinaria di reclutamento, tutelare i lavoratori a tempo determinato e ripartire con nuove tutele attraverso il rinnovo dei contratti, anche relativamente alla parte economica
Cisal ha proposto alcune modifiche: per esempio, per il personale del comparto Istruzione e Ricerca è stata introdotta dal legislatore con il comma 3-ter all’articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come da legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, una specifica sessione contrattuale che disciplini il lavoro agile e la didattica a distanza. Inoltre, sulla necessità che ciascuna amministrazione, inclusa quella scolastica, proceda, con il coinvolgimento del Servizio di Prevenzione e Protezione costituito dal responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, dall’addetto ai servizi di prevenzione e protezione, dal medico competente e dai preposti all’uopo nominati per fronteggiare il rischio biologico da COVID- 19, nonché con la consultazione dei responsabili dei lavoratori sulla sicurezza aziendale, ove nominati, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo le specificità delle singole. Si prevede che si faccia conseguire una formazione adeguata ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come sancita dall’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (CSR n. 221 del 21 dicembre 2011), in relazione all’insorgenza del nuovo rischio specifico biologico da COVID-19, per un monte ore non inferiore ad 8 ore distinte in due moduli da 4 ore cadauno, anche in modalità sincrona a distanza.
Per quanto riguarda il distanziamento sociale nella pubblica amministrazione, resta ferma la necessità del mantenimento della misura del distanziamento interpersonale non inferiore a un metro. Per i lavoratori diversamente abili, si intende garantire, quando il lavoro agile non è possibile da attuare, dispositivi di protezione individuale specifici per maggior protezione, da condividere nella valutazione dei rischi con il medico competente, sentito il responsabile dei lavoratori sulla sicurezza. Inoltre, si intende igienizzare documenti cartacei eventualmente trattati manualmente attraverso la nebulizzazione di soluzione idroalcoliche spray.
Le parti, al fine di assicurare l’adeguamento dell’organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, e di promuovere il confronto a tale livello con riguardo agli aspetti del presente protocollo, monitorano periodicamente l'applicazione dello stesso, anche attraverso segnalazioni all’Ispettorato per la Funzione pubblica, che provvederà ad aggiornare le parti in maniera costante e continuativa sugli esiti delle segnalazioni ricevute, nonché alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda o nell’unità produttiva. Le parti, infine, concordano sulla necessità, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del Covid-19, di siglare un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo tra l’amministrazione e le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per definire in ogni comparto e area del personale dipendente e dirigente del pubblico impiego le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative svolte a distanza e gli adempimenti connessi, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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