Si passa dall'abolizione dei paletti sulla mobilità alla stabilizzazione dei precari, dalla conferma nei nuovi ruoli dei facenti funzione Dsga all'attivazione dei nuovi profili professionali Ata, dalla conferma in organico di diritto dei 70 mila posti anti COVID attivati a quelli di sostegno e tanti altri, senza trascurare il problema ancora aperto dei licenziamenti delle maestre con diploma magistrale. Scarica la memoria inviata dal giovane sindacato
Anief ha presentato una serie di proposte emendative al Disegno di Legge n. 1925 Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Gli emendamenti riguardano: la graduatoria idonei al concorso Dsga, il personale facente funzione Dsga, il reclutamento del personale scolastico, il reclutamento dei dirigenti scolastici e del personale con incarichi di vicedirigenza, l’esclusione beneficiari 104 diritto alla mobilità, le scuole italiane all’estero, il licenziamento dei supplenti, la conferma nei ruoli, la mobilità straordinaria e il blocco quinquennale, la conferma fino al 30 giugno e nello stesso istituto dei docenti licenziati, l’organico sostegno, il rapporto alunni docenti, i passaggi verticali e profili AS e C, gli assistenti tecnici in organico di diritto, la stabilizzazione con trentasei mesi, la specializzazione su sostegno, la trasformazione in organico di diritto organico Covid, il Bonus Trasporti Scuola
Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief, ha affermato che “sono emendamenti che vogliono rilanciare l’istruzione. Riguardano gli organici, la stabilizzazione dei precari, l’attivazione dei passaggi verticali per il personale Ata, l’attuale concorso Dsga. Sono norme che vogliono confermare nei ruoli i diplomati magistrale, rivedere il rapporto alunni-docenti e intervenire anche sulla mobilità contro il vincolo quinqu
Per quanto riguarda le Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza, per quanto riguarda la graduatoria idonei Dsga e Call veloce, Anief, all’art. 32 bis, ha proposto di inserire che “nelle graduatorie di merito regionali di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 18 dicembre 2018, n. 863 sono ammessi tutti i candidati risultati idonei. Con ordinanza del ministro dell’Istruzione sono disciplinate le norme per poter richiedere, l’assunzione in altra regione, a domanda, prima dell’espletamento delle nuove procedure concorsuali”. Si specifica che la rimozione del limite del 20% di idonei nella costituzione delle graduatorie regionali di merito si rende necessaria per la valorizzazione della professionalità dei candidati che abbiano superato tutte le prove di un concorso pubblico e garantisce la massima funzionalità al sistema consentendo di evitare il sistema di reggenze dei posti da Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per gli anni successivi.
Per quanto concerne il reclutamento del personale facente funzione Dsga, affinché le istituzioni scolastiche dispongano delle risorse necessarie per garantire la ripresa dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, sono disciplinate le norme per garantire, a domanda, i passaggi nei ruoli di Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi del personale assistente tecnico o amministrativo che ha ricoperto tale funzione per almeno un triennio anche non continuativo nell’ultimo decennio. Infatti, dopo l’espletamento dell’ultimo concorso rimarranno più di mille sedi scoperte a fronte di un numero di facenti funzioni che continuerà a garantire il servizio di Dsga; per queste ragioni occorre intervenire tempestivamente premiando l’esperienza e le competenze acquisite dai Ff Dsga.
Per il reclutamento del personale scolastico dalle graduatorie provinciali per le supplenze, in presenza di oltre 200 mila cattedre prive di titolare e del 50% dei posti già autorizzati per le immissioni in ruolo andati vacanti, occorre una norma che garantisca la funzionalità del sistema, la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie provinciali delle supplenze, previa attivazione di un percorso telematico abilitante per i docenti privi di abilitazione. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’assenza di personale obbliga l’amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Poi, per il reclutamento dei dirigenti scolastici, considerati i numeri delle scuole ancora oggi in reggenza, risulta ragionevole intervenire per semplificare le procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, prevedendo l’ammissione dei ricorrenti avverso i bandi di concorso 2011, 2015 e 2017 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l’immissione nei ruoli di dirigente scolastico per sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
Per quanto concerne l’esclusione beneficiari 104 diritto alla mobilità, la legge 104/92 è nata per tutelare i disabili (nel caso presente i lavoratori disabili) e coloro che si prendono cura di un congiunto entro il secondo grado. Porre un simile limite all’esenzione dai vicoli alla mobilità, per di più comprendendo anche quella annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) vuol dire negare quei diritti alla stragrande maggioranza degli aventi titolo ed è in aperta violazione di quanto indicato dall’art. 3 della Costituzione.
Per le scuole italiane all’estero, si chiede il ripristino delle graduatorie d’istituto per le assegnazioni delle ore non costituenti cattedra e per le sostituzioni dei docenti temporaneamente assenti. Da ripristinare sono pure i trasferimenti a domanda tra scuole all’estero. Inoltre, modificando il comma 8 dell’articolo 37 viene sanata una disparità: si dà la possibilità a chi ha fatto più di 6 anni all’estero di partecipare alle selezioni per la destinazione all’estero dalle quali sono attualmente esclusi. È ragionevole infine che la gestione delle scuole all’estero, dei corsi, dei lettorati e del relativo personale, ritorni al Ministero degli affari esteri. Il passaggio di competenze e personale dal MAECI al MI ha generato complicazioni e ritardi nelle nomine.
Sul licenziamento dei supplenti, appare irragionevole che un eventuale, nuovo, aggravamento della situazione di pandemia diventi la giusta causa per un licenziamento. In caso di sospensione delle attività in presenza, riprenderebbero comunque le attività di didattica a distanza, pertanto per garantire la continuità didattica, è opportuno permettere agli alunni di proseguire con gli stessi docenti. In un periodo in cui lo Stato Italiano ha intrapreso una politica di sussidio per lavoratori in difficoltà, sarebbe in controtendenza il licenziamento di lavoratori cui non venga riconosciuto alcun indennizzo.
Per la conferma nei ruoli, allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità di DaD, in ragione della sospensione delle procedure concorsuali nell’amministrazione scolastica, al fine di garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l’anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, fermo restando l’annullamento di provvedimenti notificati durante l’anno in corso, nelle more dell’espletamento dei nuovi concorsi.
Sulla mobilità straordinaria e il blocco quinquennale, la disposizione si inserisce all’interno di un provvedimento a sostegno dei lavoratori in un periodo di diffusa difficoltà delle famiglie, prorogando i termini per consentire la contemplazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l’approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria, e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento operati.
Per quanto concerne la conferma fino al 30 giugno e nello stesso istituto docenti licenziati, appare ragionevole la modifica della norma esistente che non garantisce del tutto la continuità didattica nelle scuole di precedente servizio e titolarità per i docenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli. La modifica si propone di assicurare la continuità di quei docenti che hanno consentito il proseguimento dell’azione didattica anche in modalità a distanza, ciò al fine di normalizzare il rientro al termine dell’emergenza. Nell’ipotesi della prosecuzione della didattica a distanza non l’a.s. 2020/2021 la modifica consentirebbe di non disperdere l’esperienza, la professionalità e le buone pratiche acquisite in una fase così complessa di riorganizzazione dell’operato scolastico.
Sull’organico sostegno, la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all’organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del ricambio del turn-over, mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo; inoltre si continua ad applicare l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.
Per il rapporto alunni docenti, l’attuale stato emergenziale ci obbliga a prendere disposizioni urgenti nella formazione delle classi al fine di adeguare i meccanismi di distanziamento sociale per la prevenzione della diffusione di ulteriori epidemie. Il miglioramento del rapporto alunni/docenti ha ricadute positive sulla didattica e sull’apprendimento degli alunni e consente di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e aree comuni di condivisione. Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento.
Per i passaggi verticali e profili AS e C, dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie e di coordinatore dei collaboratori scolastici, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Tali figure risultano ancor più essenziali nella programmazione e gestione del lavoro agile conseguente allo stato emergenziale vissuto durante la sospensione delle attività didattiche.
Per gli assistenti tecnici in organico di diritto risulta ragionevole pianificare, in considerazione della crescente presenza della componente digitale nella didattica, una presenza stabile del personale tecnico in tutte le istituzioni scolastiche.
Per quanto riguarda la stabilizzazione con trentasei mesi, l’attuale situazione di precariato richiede l’attivazione immediata di procedure che garantiscano la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’assenza di personale obbliga l’amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Per quanto riguarda la specializzazione su sostegno, in considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali risulta necessario pianificare procedure semplificate di specializzazione per consentire l’accesso ai ruoli al personale precario che da anni presta servizio per evitare che il prossimo anno almeno 40 mila insegnanti risultino in servizio su posti di sostegno senza specializzazione.
Per la trasformazione in organico di diritto organico Covid, appare irragionevole che le nuove risorse previste dalla L. 77/2020 non siano introdotte in modo permanente in organico di diritto. In caso di sospensione delle attività in presenza, riprenderebbero comunque le attività di didattica a distanza, pertanto per garantire la continuità didattica, è opportuno consentire ai lavoratori la prosecuzione dell’incarico in modalità di lavoro agile.
Per il Bonus trasporti scuola si chiede di aggiungere il comma 1-bis: “Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale e i lavoratori della scuola, è istituito, utilizzando l’incremento di risorse di cui al comma 1, un fondo con dotazione di 100 milioni di euro, per abbonamenti annuali da destinare a docenti e alunni per l’anno scolastico 2020-21. In caso di non utilizzo dell’intera dotazione, il residuo confluirà nella dotazione di cui al comma 1.”. Infatti, è ragionevole pensare a ogni forma di incentivo per i lavoratori in circostanze di diffusa precarietà lavorativa, anche prevedendo un sostegno sotto forma di abbonamento che, anche in caso di chiusura degli istituti scolastici, non danneggerebbe il trasporto pubblico. Non c’è un ulteriore aggravio di spesa rispetto a quanto previsto dal comma 1.
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