Anche gli uffici dell’Inail non fanno più resistenze: il diritto dei lavoratori ad avere riconosciuto l’infortunio sul lavoro in occasione di lavoro o in itinere nei casi di contagio per coronavirus è ormai assodato. Dalle sezioni regionali dell’Istituto nazionale di previdenza giungono delle note esplicative piuttosto chiare: le ultime sono state prodotte dall’Inail Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Inoltre, lo stesso istituto ha pubblicato delle FAQ sul tema ammettendo anche che “l’infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in itinere”. A tal proposito, oggi Orizzonte Scuola scrive che “nella scuola, luogo a rischio, e non meno rischioso di altri luoghi di lavoro, visto il fatto che l’INAIL riconosce l’esistenza dell’infortunio sul lavoro non ci sono ragioni che non possano determinare l’indennità di rischio biologico per il personale scolastico che in presenza svolge ed ha svolto la propria attività”. Ci si domanda, quindi, per quale motivo al personale scolastico non venga invece riconosciuta l’indennità di rischio biologico, come rivendicato dall’Anief dalla scorsa estate.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Durante la pandemia da Covid-19 il personale della scuola ha confermato tutto il suo attaccamento agli alunni e alla professionale, si è continuamente esposto al rischio Covid-19, quindi a minacce per la salute derivanti da scambi ravvicinati di contatti con decine di individui, soprattutto alunni. Ecco perché sono diversi mesi che chiediamo con insistenza di assegnare un forfait di 10 euro al giorno a questi dipendenti che si sottopongono a rischi e stress notevoli, all’interno di istituti scolastici che nella metà dei casi sono stati costruiti prima del 1971, risultano quasi sempre privi di aeratori e di aria condizionata, spesso pure fatiscenti e in perenne ristrutturazione. Per operare in queste condizione, il minimo che si possa fare è riconoscere loro questa indennità, tra l’altro da collocare a stipendi letteralmente divorati dall’inflazione, tanto da essere ormai sotto di 9 mila euro rispetto alle media europea e legati a un contratto scaduto da 26 mesi”.
Per quale motivo i lavoratori della scuola non percepiscono compensi per il rischio biologico a cui sono sottoposti professionalmente? L’interrogativo, dopo le ripetute denunce del giovane sindacato, comincia a prendere consistenza. Del resto, scrive la stampa specializzata, “i principali riferimenti legislativi vigenti in tema di prevenzione e protezione del rischio biologico nei luoghi di lavoro sono normati dal D. Lgvo 81/2008”, con l’articolo 267 che ben definisce da tempo “cosa si intenda per agente biologico, microrganismo e coltura cellulare ed è l’articolo 268 quello più interessante che è dedicato alla classificazione degli agenti biologici”.
BOOM DI CASI
“Il bonus dei 100 euro di marzo che in molti casi è consistito in una manciata di euro – prosegue la stampa - ha voluto premiare chi ha lavorato in presenza nel periodo che si considerava più critico, ma questo 2021 come i dati hanno evidenziato c’è stato un boom di casi e non si possono non riconoscere siffatte indennità al personale scolastico. Solo ragioni ideologiche possono frenare un riconoscimento del genere, le risorse si possono trovare, come sono state trovate per le sedie con le ruote, che in alcuni casi son finite negli scantinati, e costate milioni di euro, non si vede perché non ci possano essere risorse per il personale scolastico che in presenza ha affrontato e continua ad affrontare il rischio di biologico dovuto al Covid-19”.
LE NOTE DI VENETO E FVG
Negli ultimi giorni ha confermato questo principio anche l’INAIL del Veneto: con prot. n. 393 del 15/01/2021, l’istituto scrive che “in linea con quanto stabilito dall’art 53 del DPR cit., il datore di lavoro in presenza di un certificato medico che attesta l’avvenuto contagio in azienda, con conseguente periodo di astensione assoluta dal lavoro, ha l’obbligo di denunciare all’Istituto l’infortunio da Covid-19 del proprio dipendente” “compete poi all’INAIL la valutazione definitiva dell’occasione di lavoro del contagio”. Per questo motivo nella denuncia d’infortunio il datore di lavoro dovrà riportare nel modo più dettagliato le cause e circostanze dell’evento così da consentire all’INAIL di valutare se il lavoratore sia rimasto effettivamente esposto a contagio nello svolgimento delle attività lavorativa.
Anche l’INAIL del Friuli Venezia Giulia conferma la nota del Veneto, riconoscendo che sono da ammettersi quindi a regime di tutela gli eventi infortunistici da Covid-19 in cui sia stata accertata la correlazione con il lavoro. Afferma l’Inail che tale nesso per alcune categorie di lavoratori si basa sulla presunzione di esposizione professionale, motivata ovviamente dalla rischiosità specifica della lavorazione.
LE FAQ INAIL
Così come l’INAIL nelle sue FAQ afferma che l’infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in itinere. Posto che in quest’ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere.
L’AMMISSIONE DELL’INAIL
Anief ritiene illogico, quindi, che la scuola non sia contemplata come luogo dove ci si espone al rischio biologico. Il sindacato ricorda che lo stesso INAIL nel suo documento Il rischio biologico nei luoghi di lavoro. Schede tecnico-informative. Milano: INAIL, 2011 afferma che “le scuole sono annoverate tra i cosiddetti “ambienti indoor” (ambienti confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative. Per il rischio biologico, un’attenzione particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico”. Ma l’inquadramento nel rischio biologico è ben più vasto. Per il tipo di attività svolta, continua l’INAIL nel suo documento, in ambienti promiscui e densamente occupati, il rischio biologico nelle scuole è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano o lavorano (insegnanti, studenti, operatori e collaboratori scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus). A ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.).
LA CONFERMA DELLA MAGISTRATURA
Pure i magistrati si sono espressi favorevolmente. In particolare, la Corte dei Conti Sicilia sez. giurisdiz., 16/04/2020, n. 157, ha detto che “il riconoscimento come trattamento accessorio dell’indennità di videoterminale nella contrattazione integrativa successiva al 2012 si pone in contrasto coi principi dell’ordinamento e della contrattazione collettiva nazionale, poiché le indennità di rischio possono essere attribuite solo in presenza di quelle situazioni/prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportino una specifica, continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale”. Inoltre, secondo la Cassazione civile sezione lavoro Ord., 07/06/2018, n. 14836 (rv. 648998-01), l’indennità di rischio spetta in maniera automatica e nella misura più elevata, unitamente alle connesse provvidenze del congedo biologico, della sorveglianza sanitaria e delle visite periodiche di controllo, al personale per il quale sussiste una presunzione assoluta di esposizione a rischio, inerente alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita.
IL RICONOSCIMENTO MANCATO
Le conclusioni di tali elementi sono state raccolte sempre dalla rivista Orizzonte Scuola, secondo la quale “si potrebbe anche più in generale ragionare sull’indennità di rischio professionale per il personale scolastico, che è esposto non solo a rischio biologico ma anche ad aggressioni da parte di quella che è oggi chiamata come l’utenza. Insomma, il lavoro nelle scuole è a rischio, i pericoli ci sono ed è giusto tutelare anche con un riconoscimento economico il personale scolastico che, non fa mai male ricordarlo, hanno gli stipendi più “indecenti” d’Europa per il lavoro svolto. E l’autorevolezza passa anche dal riconoscimento economico”.
LA RICHIESTA DI ANIEF
Il sindacato autonomo continua, pertanto, a chiedere l’applicazione dell’indennità di rischio nei confronti di tutti i dipendenti della scuola che continuano a operare in contesti lavorativi in cui la probabilità di contagio non è trascurabile, equiparabile a quella del lavoratore videoterminalista così come definito dal D.Lgs. n. 81/2008 che configura una modalità differente e, per molti versi, più impegnativa per lo svolgimento della prestazione di lavoro.
Secondo il leader dell’Anief, Marcello Pacifico, “chi opera a scuola è incline, lo dicono le statistiche, ad accumulare stress cronico. Non è un caso che pure la Direttiva UE della Commissione n. 2020/739 CE, del 3 giugno scorso, ha apportato una modifica all’allegato III della Direttiva n. 2000/54 CE, perché sia inserito il virus Sars-Cov-2 nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo. Poiché ad oggi nessuna modifica è stata apportata all’elenco delle attività professionali a rischio biologico, il sindacato continua a chiederne il riconoscimento e l’inclusione”.
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