L’insegnamento è un lavoro usurante, con casi elevati di insegnanti esposti a malattie mentali e fisiche. Tra i più esposti al rischio burnout risultano i docenti più emotivi e stanchi, spesso con tanta anzianità lavorativa alle spalle. È questo il motivo che ha portato la Commissione lavori gravosi a chiedere ed ottenere dal Governo di includere, dopo i maestri della scuola dell’infanzia, anche quelli scuola primaria nella lista delle occupazioni usuranti, requisito indispensabile per poter accedere all’Ape Sociale e quindi lasciare il servizio a 63 anni di età in presenza di almeno 36 anni di contributi: una facoltà che porterebbe a non avere riduzioni importanti all’assegno di quiescenza, ma col vincolo che sei degli ultimi sette siano stati impegnati in attività faticose. Nella lista allargata anche altre professioni, come i conduttori di macchinari per l'estrazione di minerali, agli operai agricoli e agli artigiani, i magazzinieri, gli addetti alla consegna, gli estetisti, i lavoratori delle pulizie, i portantini e i tecnici della salute.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, non comprende come mai “il dato inequivocabile che il lavoro nella scuola risulti tra i più faticosi, portando crescente stress e burnout, sia noto a tutti, mentre al legislatore. Il quale si ostina a concedere l’accesso al pensionamento solo ad una parte del corpo docente. La possibilità di lasciare la cattedra a 63 anni deve essere data anche agli insegnanti della scuola secondaria, dove il numero di alunni arriva anche a 30 e più alunni, mediamente più del primo ciclo, e le difficoltà non sono da meno degli altri gradi scolastici. Ignorare tutto questo, derivante da un esaurimento emotivo, significa volere accettare l’insorgenza di patologie mentali, fisiche e comportamentali, come accertato da diversi studi scientifici, senza fare nulla. Esortiamo senatori e deputati ad includere tra le professioni meritevoli dell’anticipo pensionistico a 63 anni, con la manovra di fine 2021, anche i docenti della secondaria”, conclude Pacifico.
Oggi più che mai il “lavoro educativo” è un “ambito professionale particolarmente esposto a condizioni stressogene”, soprattutto tra i più docenti più giovani e caratterialmente fragili o emotivi. In questo senso, scrive la stampa specializzata, è da considerare positiva la notizia dell’inserimento, da parte del governo, della categoria degli insegnanti di scuola primaria tra coloro che svolgono un lavoro usurante. Ancora di più perché l’insegnamento, come accertato in diversi studi svolti all’estero, ma anche uno studio pubblicato da Orizzonte Scuola e realizzato da Arianna Ditta, psicologa e psicoterapeuta , è considerato tra le professioni più predisposte allo sviluppo di problemi di salute mentale (ansia, depressione, rabbia, etc.), malattie fisiche (mal di testa, ulcera, reattività cardiovascolare, etc.), o sintomi comportamentali (assenza per malattia, minore impegno, assenteismo, etc.).
Diverse ricerche, nel corso degli anni, hanno rilevato il rischio per i docenti di sviluppare, nel corso della loro carriera, la sindrome di burnout: “Un insegnante che presenta alti livelli di esaurimento emotivo e depersonalizzazione sarà anche meno capace di controllare le emozioni, adottando con molta probabilità stili comportamentali incentrati sulla passività, e strategie di coping disfunzionali”. Lo studio ha, infine, evidenziato che un’efficace gestione dello stress e la prevalenza di stili di coping positivi, permettono al docente di sperimentare un benessere globale, rispetto alle diverse dimensioni della sua vita, proteggendolo dal burnout.
L’articolo approvato nella bozza della legge di Bilancio 2022:
(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)
- Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all’articolo 14, comma 1 sono aggiunti, alla fine i seguenti periodi: “I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alle predette date, ferme restando le disposizioni del presente articolo.”;
- b) all’articolo 14, commi 2, 3 e 6 le parole “quota 100” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”;
- c) all’articolo 14, comma 7, le parole “quota 100” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1” e al secondo periodo, le parole “In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019,” sono sostituite dalle seguenti “In sede di applicazione per l’anno 2022, entro il 28 febbraio 2022,”;
- d) all’articolo 22, comma 1, le parole “quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14, comma 1”;
- e) all’articolo 23, comma 1, le parole “quota 100 ai sensi dell’articolo 14” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14, comma 1”.
PER APPROFONDIMENTI:
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