Dopo il “tira e molla” durato settimane, la commissione lavori gravosi – indispensabile per aderire all’Ape Sociale – vengono collocati anche i docenti della scuola primaria: se la bozza della legge di Bilancio non dovesse mutare, significa che i maestri primaria potranno accedere alla pensione a 63 anni di età e 36 anni di contributi, senza riduzioni importanti all’assegno di quiescenza ma con il vincolo che sei degli ultimi sette siano stati impegnati in attività faticose. Con i maestri, hanno trovato spazio nella nuova lista allargata anche altre professioni, come i conduttori di macchinari per l'estrazione di minerali, agli operai agricoli e agli artigiani, i magazzinieri, gli addetti alla consegna, gli estetisti, i lavoratori delle pulizie, i portantini e i tecnici della salute. Confermata la presenza anche dei maestri della scuola primaria.
Il sindacato Anief ritiene positiva la decisione presa dal Governo ed esorta lo stesso ad allargare però la misura a tutti gli insegnanti: “Avere incluso tutti i docenti della primaria – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è importante perché significa che quanto diciamo da anni è vero: il lavoro nella scuola è faticoso, porta stress e burnout. Lo dicono anche i numeri, con un numero altissimo di insegnanti che sul finire della carriera scontano patologie legate a questa condizione di disagio. Lasciare il servizio a 63 anni deve essere una facoltà da dare a tutti gli insegnanti, perché nella scuola secondaria, dove il numero di alunni arriva anche a 30 e più alunni, le condizioni di lavoro sono similari a quelle della primaria. Questa differenziazione è ingiusta e priva di fondamento”.
L’articolo nella bozza della legge di Bilancio 2022:
(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)
- Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all’articolo 14, comma 1 sono aggiunti, alla fine i seguenti periodi: “I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alle predette date, ferme restando le disposizioni del presente articolo.”;
- b) all’articolo 14, commi 2, 3 e 6 le parole “quota 100” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”;
- c) all’articolo 14, comma 7, le parole “quota 100” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1” e al secondo periodo, le parole “In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019,” sono sostituite dalle seguenti “In sede di applicazione per l’anno 2022, entro il 28 febbraio 2022,”;
- d) all’articolo 22, comma 1, le parole “quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14, comma 1”;
- e) all’articolo 23, comma 1, le parole “quota 100 ai sensi dell’articolo 14” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14, comma 1”.
PER APPROFONDIMENTI:
Burioni: licenziamo i docenti non vaccinati. Pacifico (Anief): parole inqualificabili
Inizio scuola, Anief: con le attuali regole le classi rischiano di diventare focolai per il virus
Classi troppo affollate, già sopra 15 alunni ci sono rischi per sicurezza e salute
Stipendi da fame, ai docenti delle superiori 250mila euro in meno negli ultimi anni di carriera