Il Senato ha dunque approvato, con modifiche, il Decreto Legge n.172 del 26 novembre scorso sull’estensione degli obblighi vaccinali per il personale scolastico, obbligo entrato in vigore dal 15 dicembre. In corso di conversione sono state apportate alcune aggiunte o correzioni al testo originario. Fra le modifiche apportate c’è anche quella che definisce il controllo dell’obbligo vaccinale per i dirigenti scolastici: con questa modifica si specifica che il controllo del dirigente dell’istituto scolastico viene affidato ai direttori degli Uffici scolastici regionali e che in caso di sospensione dello stesso preside, la scuola sarà affidata ad un reggente.
Anief esprime forti perplessità riguardo al provvedimento approvato: “Anche per l’eventuale sospensione dei dirigenti scolastici, come per il resto del personale, Anief non cambia la propria posizione: l’obbligo vaccinale e l’imposizione del Green Pass per operare in ambito scolastico ci trovano fortemente in disaccordo e per questo motivo abbiamo presentato ricorso e andremo avanti in sede di giudizio sino in fondo. Costringere i lavoratori della scuola a vaccinarsi, con una percentuale di vaccinati vicina al 99%, diventa ancora più una imposizione priva di senso e discriminante: inoltre, l’alto numero di contagi, con la Dad attivata in un numero sempre maggiore di classi, è dimostrato dai fatti che non risolve il problema dei contagi all’interno delle scuole”.
CHI CONTROLLA I DS
La modifica introdotta al testo dal Senato, scrive Orizzonte Scuola, prevede che i controllori per i Ds sono i direttori degli Uffici Scolastici regionali: “i direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l’adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a)”. Per quanto riguarda le attività di verifica e l’adozione dell’atto di accertamento, queste “sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3”. Inoltre, “in caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione”.
TUTTI GLI EMENDAMENTI AL D.L. 172 SULLA SCUOLA
Premesso che nessuna delle proposte emendative intraprese da Anief è stata accolta, il sindacato prende atto che sono state apportate delle lievi modifiche al testo originario, qui di seguito esposte.
All’articolo 2:
al comma 1, capoverso Art. 4-ter: al comma 1: all’alinea, le parole: «decreto-legge n. 52 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 »;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell’Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 »;
al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l’adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L’attività di verifica e l’adozione dell’atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «l’adempimento del predetto obbligo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale»;
al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «personale docente» sono inserite le seguenti: « , educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario » e, al terzo periodo, le parole: «previa verifica del sistema informativo NoIPA» sono sostituite dalle seguenti: «previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo NoiPA»;
alla rubrica, le parole: «organismi della legge n. 124 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124». Nel capo I, dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis. – (Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni) – 1. L’assenza dal lavoro del personale, che svolge un’attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
- Il comma 5 dell’articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è abrogato»
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