Continua l’esame alla Camera del Decreto Riaperture, il DL 24 approvato il 24 marzo dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno dopo: assegnato alla XII Commissione Affari sociali, propone misure che favoriscono il rientro nell’ordinario dopo la cessazione dello stato di emergenza da Covid19.
Anief chiede modifiche che avrebbero effetti benefici per la scuola e lo stato sociale. Gli emendamenti attengono l’introduzione dell’assegno alimentare ai docenti non vaccinati sospesi e rimasti senza stipendio (em. 6.24 presentato dagli onorevoli Frassinetti (FdI), Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro); rispetto del mansionario dei docenti sospesi rientrato dal 1° aprile, senza incorrere in discriminazioni (em. 8.28 Villani (M5S), Nappi, D’Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino ed em. 8.50 Bucalo (FdI), Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro); il riconoscimento di un’indennità per lo svolgimento della didattica digitale integrata (em. 9.13 Bucalo (FdI), Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro) ed una per il rischio biologico (em. 9.14 Frassinetti (FdI), Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro) già introdotta per altri dipendenti pubblici, a partire da quelli della Sanità. Tra gli emendamenti simili a quelli prodotti dal giovane sindacato c’è la richiesta di modifica della durata dell’obbligo vaccinale del personale scolastico (em. 8.13 Ehm (Misto), Suriano, Sarli, Benedetti, Massimo Enrico Baroni) e di quello sanitario (em. 8.12 Suriano (Misto), Benedetti, Ehm, Sarli); nonché il diritto al “reintegro” in classe del “personale docente ed educativo precedentemente sospeso” per tornare ad insegnare ai propri alunni (em. 8.18 Gabriele Lorenzoni (M5S), Bella, Bruno, Corneli, Dieni, Di Lauro, Emiliozzi, Faro, Ferraresi, Iorio, Martinciglio, Papiro, Terzoni, Segneri, Serritella, Zolezzi).
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, gli emendamenti al decreto 24/2022 andrebbero presi in seria considerazione dai parlamentari della Camera perché costituiscono delle soluzioni immediate nel dare finalmente risposte valide a problemi e discriminazioni in atto nei confronti di lavoratori da mesi privati di diversi diritti. Come si fa a non rientrare in classe dei docenti con i propri alunni? Perché devono essere emarginati in stanze anguste a progettare qualcosa con l’anno ormai quasi al termine? Gli oltre 3.800 docenti non vaccinati non sono persone malate o inidonee, per questo abbiamo deciso di ricorrere al giudice contro la loro collocazione lavorativa illegittima dal 1° aprile. La scuola – continua Pacifico - non è un carcere, ma luogo di accoglienza. Far venire meno le regole sul diritto proprio dove si dovrebbe insegnare è una decisione che non possiamo accettare. Come quella di non assegnare delle indennità che in qualsiasi Paese civile sarebbero automatiche. E che dire del mancato assegno alimentare a chi è senza stipendio da diversi mesi? Speriamo che i deputati si rendano conto dell’importanza delle nostre richieste”.
LE RICHIESTE DEL SINDACATO
Si chiede l’eliminazione graduale del green pass base e rafforzato, obbligo vaccinale e gestione casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo, modificando i termini di isolamento e autosorveglianza, nonché proroghe dei termini correlati alla pandemia. Per il sistema educativo, scolastico e formativo, Anief ha proposto delle modifiche: una di queste è fare ottenere ai docenti non vaccinati non rientrati al lavoro il diritto all’assegno alimentare, come stabilito a seguito dell'ordinanza n. 14 del Tribunale di Catania sollevata in Corte costituzionale ove si stabilisce che deve essere estesa la validità della norma che attribuisce al lavoratore, dipendente pubblico, sospeso, il diritto all'assegno alimentare, per tutto il periodo in cui non è in possesso della Certificazione Verde.
Anief ha anche proposto la modifica della durata dell’obbligo vaccinale per i lavoratori della scuola richiedendo di allineare la durata dell’obbligo vaccinale con la validità del possesso del Green pass base negli uffici pubblici, avallando il diritto al rientro in classe con gli alunni, risultando irragionevole che i docenti non possano tornare alle proprie mansioni vista la fine dello stato di emergenza.
Il giovane sindacato ha anche posto una modifica al rispetto mansionario personale docente sospeso rientrato dopo il 1° aprile, in modo da chiarire i criteri di utilizzazione del personale docente che ha ripreso servizio nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, per evitare ulteriori discriminazioni e profili di illegittimità nella gestione del personale.
L’organizzazione sindacale rappresentativa ha infine proposto il riconoscimento specifica indennità per DDI ed una indennità rischio biologico, come già disposto per il personale sanitario nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
GLI EMENDAMENTI ANIEF AL D.L. 24 DEL 24 MARZO
Di seguito gli emendamenti al vaglio alla Camera dei deputati:
EMENDAMENTI SIMILI A QUELLI PRODOTTI DA ANIEF:
- Modifica durata obbligo vaccinale personale scolastico [em. 8.13 Ehm, Suriano, Sarli, Benedetti, Massimo Enrico Baroni]
All’articolo 8, comma 4, le parole “15 giugno” sono sostituite ovunque ricorrano con “30 aprile”.
1.bis Modifica durata obbligo vaccinale personale sanitario [em. 8.12 Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli]
All’articolo 8, commi 1-3, le parole “31 dicembre” sono sostituite ovunque ricorrano con “15 giugno”
All’articolo 8, commi 1-3, le parole “31 dicembre” sono sostituite ovunque ricorrano con “30 aprile”
- Diritto al rientro in classe [em. 8.18 Gabriele Lorenzoni, Bella, Bruno, Corneli, Dieni, Di Lauro, Emiliozzi, Faro, Ferraresi, Iorio, Martinciglio, Papiro, Ter- zoni, Segneri, Serritella, Zolezzi]
All’articolo 8, comma 4, alinea Art. 4-ter.2 sono soppressi al comma 2, il primo periodo e al comma 3, l’ultimo periodo.
EMENDAMENTI ANIEF:
- Diritto all’assegno alimentare [em 6.24 Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro]
All’art. 6, comma 6:
«all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, al comma 6, dopo le parole “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” è inserito il seguente periodo: “ad accezione dell’assegno alimentare di cui all’articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Agli oneri derivanti, pari a euro 120.000.000 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”»
- Rispetto mansionario personale docente sospeso rientrato dopo il 1 aprile. [em.8.28 Villani, Nappi, D’Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino e 8.50 Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro]
All’articolo 8, al comma 4, alinea Art. 4-ter.2, al comma 3, all'ultimo periodo, inserire le seguenti parole "nel rispetto del suo orario di servizio e funzione, nonché delle norme contrattuali vigenti".
- Riconoscimento specifica indennità per DDI [EM. 9.13 Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro]
All’articolo 9, al comma 1, alinea Art. 3, al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire il seguente "fermo restando il riconoscimento di una specifica indennità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo di cui all'articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41".
- Abolizione DDI
All’articolo 9, al comma 1, alinea art. 3, abolire il comma 4.
- Indennità rischio biologico [EM. 9.14 Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro]
All’articolo 9, al comma 1, alinea art. 3, al comma 5, inserire la lettera d)
“d) ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in presenza di almeno un caso di positività di uno o più alunni della sede dell'istituzione scolastica”.
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