L’idoneità ottenuta a seguito della partecipazione al concorso straordinario della scuola secondaria comporta l’abilitazione all’insegnamento: ad ufficializzarlo è stato il capo dipartimento del ministero dell’Istruzione Stefano Versari, attraverso una Nota,la n. 1139, inviata oggi a tutti gli Uffici scolastici regionali: nella comunicazione si spiega che a seguito di “talune richieste di parere”, si fa presente ai direttori degli Usr che la “procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado di cui al D.D. 23 aprile 2020 n. 510” comporta il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione docente.
La posizione del ministero fa però anche riferimento alle “modifiche introdotte dall’art. 59 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106” e “introdotto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234” che nell’attuale formulazione prevede che i posti comuni e di sostegno, residuati all’esito delle immissioni in ruolo disposte per effetto della procedura di cui al comma 4 della medesima disposizione, vengano destinati, sino al 15 marzo 2022, alle immissioni in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica al 1 settembre 2022, dei soggetti inseriti nelle graduatorie di merito di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. n. 126/2019, pubblicate dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 31 gennaio 2022”.
Alla luce del mutato quadro normativo, pertanto, il ministero ora ritiene di dover “riconoscere l’abilitazione all’insegnamento al ricorrere di una serie di ulteriori condizioni: inserimento nelle graduatorie di merito, di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nell’anno scolastico 2020/21 e titolarità, nel corrente anno scolastico 2021/2022, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva”.
Una secondo condizione è quella dell’inserimento “nelle graduatorie di merito, di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nel corrente anno scolastico 2021/2022 e titolarità, nell’anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva”. Infine, il ministero dell’Istruzione ha dato il via libera all’inserimento nelle “graduatorie di merito di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nel corrente anno scolastico 2021/2022 e titolarità, nel corrente anno scolastico 2021/2022, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva”.
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