Pieno diritto all'inserimento a pettine per altri due iscritti ANIEF riconosciuto presso il Tribunale di Pistoia. L'Avvocato Salvatore Russo dà ulteriore prova delle proprie capacità professionali smontando tesi contorte insinuate da detrattori “dell'ultimo minuto” e continuando la serie di successi ottenuti ormai in vari Tribunali italiani a nome dell'ANIEF. Accolte le richieste cautelari a tutela dei diritti dei ricorrenti con relativa conferma dell'inserimento a pettine a tutti gli effetti giuridici.
Il Giudice del Lavoro di Pistoia, Dott.ssa Tarquini, dopo aver compiuto un'ottima ed esaustiva ricostruzione della vicenda giudiziaria dei ricorrenti “Pettine”, con due ordinanze dall'identico tono riconosce le ragioni portate avanti con estrema perizia dall'Avv. Salvatore Russo, rilevando che dall'inserimento a pettine dei ricorrenti dipendono “certamente ben diverse chance” di essere individuati quali destinatari di un contratto a tempo indeterminato. Viene chiarito, inoltre, che l'accesso alla tutela urgente non può dirsi “precluso dalla sopravvenuta perdita di efficacia dell'ordinanza interinale del TAR, attesa l'espressa previsione dell'art. 11 comma 7 del D. Lvo 2.7.2010 n. 105”.
Il Giudice, quindi, doverosamente e sensibilmente ha dato soddisfazione a quanto con cura sostenuto dal legale ANIEF insistendo sul pericolo che, ove non si disponesse con urgenza l'inserimento a pettine dei nostri iscritti nella graduatoria di preferenza, il MIUR avrebbe potuto nuovamente “provvedere ad assunzioni a tempo indeterminato attingendo da quelle graduatorie e pretermettendo la posizione del prof. Omissis, che potrebbe così vedere pregiudicato il suo diritto ad una stabile assunzione”.
Il MIUR, quindi, soccombe ancora e riceve nuovamente l'ordine di inserire i ricorrenti ANIEF a pettine “con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive a tutti gli effetti giuridici”. Anche in questo caso diritto e ragionevolezza hanno vinto: le tesi portate avanti dall'ANIEF sono solide e inattaccabili. Chi con protervia sosteneva che il merito, il giusto riconoscimento della propria professionalità e i diritti costituzionalmente garantiti portati avanti dall'ANIEF potessero ottenere solo “tanto fumo e niente arrosto” ha ricevuto concreta risposta non solo oggi, ma simbolicamente già da mesi e da centinaia di Tribunali italiani.
Continuano i successi ANIEF in Tribunale e continua ad essere riconosciuto il diritto all'immissione in ruolo dei ricorrenti Pettine: Gli Avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli, coordinando la nostra rete di legali sul territorio, non danno tregua al MIUR neanche ad agosto e inanellano un successo dietro l'altro a tutela degli iscritti ANIEF.
L'Avv. Francesca Marcone ci comunica con soddisfazione la sentenza del Giudice del Lavoro di Chieti che in un'articolata sentenza stabilisce il definitivo diritto all'immissione in ruolo di una nostra assistita, ancora docente precaria, che invece doveva essere individuata come destinataria di contratto a tempo indeterminato già dal 1.9.2010. MIUR condannato a una pesante refusione delle spese di lite: ben 3.900 Euro.
Anche il Giudice del Lavoro di Lanciano dà ragione alle tesi sostenute dall'ANIEF e, ritenendo assolutamente fondato il ricorso, riconosce che “Trattasi invero di un diritto soggettivo pieno e perfetto, che deve essere valutato in relazione al momento in cui il ricorrente aveva diritto all'inserimento nella graduatoria, irrilevanti apparendo le (peraltro tardive) deduzioni del MIUR in ordine ad un possibile slittamento del medesimo ricorrente in posizione di graduatoria inutile per la conclusione di un contratto a tempo indeterminato [...]”; il Giudice non ha dubbi e, constatata l'immissione in ruolo nell'a.s. 2010/2011 di docenti con punteggi inferiori rispetto a quello del nostro iscritto, condanna il MIUR all'immissione in ruolo del ricorrente sin dal 1.9.2010 e al pagamento di 1.800 Euro di spese processuali.
Sempre il Tribunale di Lanciano emette ordinanza sospensiva cautelare su ricorso depositato d'urgenza dall'instancabile Avv. Marcone per un'iscritta ANIEF cui il Giudice ha riconosciuto la sussistenza del diritto ad essere inserita a pettine nelle graduatorie d'interesse “con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009/2011, e con effetti ricognitivi del diritto all'immissione in ruolo anche in relazione alle assunzioni da effettuarsi sui posti già accantonati e adesso resi nuovamente disponibili per le immissioni in ruolo” MIUR condannato, quindi, a rispettare l'inserimento “a pettine” in favore della ricorrente e all'esborso di 1.100 Euro di spese di lite.
Ancora molti successi arriveranno in questa torrida estate a “rinfrescare le idee” a quanti hanno permesso che la nostra Costituzione venisse ripetutamente violata. Il nostro sindacato si è trovato più volte da solo a combattere per i diritti fondamentali dei docenti e non ha mai avuto paura ad “uscire dal coro” gridando un secco NO alle “code della vergogna”. Il tempo ci ha dato ragione; l'ANIEF continua a lavorare con determinazione e su più fronti per la tutela dei diritti dei lavoratori della scuola ed esprime piena soddisfazione per i risultati finora ottenuti.
Indicazioni relative allo stato di tutti i ricorsi patrocinati da Anief.
Anief informa che sono in corso d’invio, tramite newsletter ai ricorrenti interessati, le indicazioni sullo stato dei seguenticontenziosi ex TAR, dopo la conclusione di tutte le procedure per la riproposizione dell’azione legale innanzi al giudice del lavoro: “Pettine”, “Sei punti SSIS”, “Spostamento dei 24 punti SSIS”, “Strumento musicale”, “Servizio militare”, “inserimento, nelle graduatorie ad esaurimento, degli iscritti ad anni successivi al primo di SFP per effetto di crediti formativi” e “reinserimento in GAE”.
Per i ricorsi ex TAR non contemplati tra quelli sopra indicati (ad esempio: I-II Fascia, Spostamento del punteggio di servizio, Punteggio aspecifico, Salva-precari, Servizio SFP,), si sta procedendo, previo contatto con i ricorrenti, all’avvio delle procedura di deposito di ricorsi pilota per saggiare gli orientamenti dei Tribunali del lavoro e, in tal modo, evitare il rischio di azioni giudiziarie avventate.
Per i ricorsi avverso il D.M. 53/2012 (aventi titolo ed esclusi dalla IV fascia delle Gae) e per tutti i ricorsi destinati al personale di ruolo (sblocco degli scatti, recupero gradone stipendiale, ricostruzione di carriera, indennità di reggenza, tabella valutazione titoli mobilità, TFR, trattenuta Enam, Dimensionamento, si procederà al deposito dei ricorsi a partire da settembre 2012.
Per ricorsi che mirano a far fruire dell’assegnazione provvisoria i docenti neo immessi in ruolo con decorrenza giuridica 2011/12, è prevista l’attivazione di alcuni ricorsi pilota d’urgenza.
La necessità di attendere, per queste ultime tipologie di contenzioso, il mese di settembre per l’avvio delle operazioni di deposito è da individuarsi nelle disposizioni del Dl 95/2012 (spending review) che prevedono la soppressione e l’accorpamento di molte sedi giudiziarie. Anief, pertanto, ha deciso di attendere – nell’interesse dei propri ricorrenti – che il nuovo quadro nazionale dei Tribunali sia compiutamente definito prima di procedere al deposito dei ricorsi, onde evitare di presentare inutili azioni giudiziarie presso uffici destinati ad essere cancellati.
Infine, per quanto riguarda i ricorsi stabilizzazione-scatti di anzianità per i precari, si rimanda agli approfondimenti di cui ai seguenti link:
Discriminatoria e fortemente penalizzante la nota Miur n. 5837 del 31 luglio 2012 che nega il servizio a chi si è inserito nelle graduatorie permanenti di altra provincia rispetto a quella di inserimento nel Salva-precari. Preadesioni entro il 10 agosto 2012 a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Ancora una volta il Ministero “interpreta” e “chiarisce” in maniera recidiva su questioni già discusse e ampiamente decise nei tribunali di tutta Italia. È ormai assodato, infatti, che il personale della scuola che si sposta di provincia ha diritto a portare con sé tutto il proprio punteggio, sulla base del quale si inserirà nella graduatoria di pertinenza. Per i docenti la mancata applicazione di questo principio, riconosciuto in tutti i tribunali e dalla Corte costituzionale, ha portato alla nota vicenda delle “code della vergogna”. Adesso il Miur sembra volerci riprovare con il personale Ata, al quale viene negato il punteggio eventualmente maturato in virtù dell’inserimento negli elenchi del Salva-precari se ha richiesto il trasferimento in altra graduatoria provinciale.
Il Direttore Generale per il personale scolastico, dott. Luciano Chiappetta, in risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata dall’Anief all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ha inteso chiarire con la nota di fine luglio quanto da lui stesso affermato in una precedente nota (n. 1293 del 22 febbraio 2012) dichiarando - a proposito dei punti 4 e 5 di quest’ultima - che “la dizione “a carattere provinciale”, non sembra presentare particolare difficoltà interpretative”, ovvero che “i periodi riconosciuti in virtù delle norme suddette [ i DD.MM. n. 82, n. 100, n. 68, n. 80 e n. 92] ai candidati beneficiari delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. 10/11/2011, n. 104, competono unicamente a coloro che producono domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie permanenti della stessa provincia di inserimento negli elenchi prioritari”.
Ci chiediamo sulla base di quali fonti normative il dott. Chiappetta possa basare tale auto-interpretazione del suo stesso pensiero: il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, all’art. 1 comma 6, afferma, infatti, che “Il personale docente ha diritto al riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24 marzo-2004, ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, da utilizzare in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s. 2008-2009”; inoltre, al successivo art. 3 comma 1, lo stesso D.M. dispone che “Il personale in questione è inserito in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, diviso per tipologia di posto, classe di concorso o profiloprofessionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti - e in subordine in quelle ad esaurimento – citate all’art.1” (grassetto nostro).
Se, come crediamo, sia il personale Ata che i dirigenti del Miur parlano la stessa lingua, la lettura diretta del decreto chiarisce al di là di ogni ragionevole dubbio che il “carattere provinciale” di cui si parla sia riferito esclusivamente alla modalità di compilazione e gestione delle graduatorie prioritarie salva-precari, e non alla gestione del punteggio derivante. Non a caso, infatti, l’art. 1 afferma in modo inequivocabile che il punteggio derivante dal Salva-precari possa essere utilizzato dal personale Ata in occasione dell’aggiornamento o dell’inserimento nelle graduatorie permanenti. Considerato che il godimento dei benefici del Salva-precari, sempre ai sensi del citato comma 6 art. 1 D.M. 82/2009, è riservato a coloro che sono già inseriti nelle graduatorie permanenti del personale Ata, è chiaro che il riferimento alla spendibilità del punteggio derivante possa essere collegato esclusivamente proprio alla possibilità di inserimento nelle graduatorie di altra provincia.
Giova appena sottolineare come le considerazioni fin qui esposte valgano anche per gli altri DD.MM. che hanno disciplinato il Salva-precari, che sul punto non hanno mai proposto modifiche.
Pertanto, ANIEF considera l’interpretazione fornita dalla Direzione Generale Miur per il personale scolastico del tutto errata in quanto non rispecchia in alcun modo la volontà espressa nei decreti ministeriali Salva-precari né tantomeno quella del legislatore (commi 2 e 4, art. 1 D.L. 25/09/2009 n. 134 coordinato con la legge di conversione 24/11/2009 n. 167).
Il personale Ata interessato dovrà preliminarmente produrre reclamo (anche avverso le graduatorie definitive, ove il punteggio in questione, prima riconosciuto nelle provvisorie, dovesse poi essere decurtato alla pubblicazione delle definitive) utilizzando il modello scaricabile dal link in calce al presente comunicato.
Per preaderire al ricorso, è sufficiente inviare entro il 10 agosto 2012 una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con oggetto “punteggio Salva-precari” e per testo dati anagrafici, contatti telefonici fissi e cellulari, indicazione della sede di attuale o ultimo servizio in scuola statale (denominazione scuola, comune e provincia). Le istruzioni per attivare il ricorso saranno inviate, a mezzo e-mail, successivamente alla data di scadenza delle preadesioni.
Non vanno imputati al Fondo d’Istituto, ma direttamente all’erario.
La sostituzione del dirigente scolastico derivante da ferie consecutive superiori ai 15 giorni o l’attribuzione di una reggenza di una scuola dimensionata non possono essere qualificate come semplici attribuzioni di incarichi da parte dello stesso capo d’istituto. Questo genere di compiti vanno assimilati, piuttosto, a prioritarie motivazioni d’ufficio. E come tali trattate dal punto di vista della copertura economica.
Secondo l’Anief, quindi, la nuova normativa sulla materia introdotta attraverso la spending review non può influire sul contenzioso attivato presso il tribunale del lavoro per far riconoscere il diritto all’attribuzione dell’indennità di reggenza, prevista dal Contratto collettivo nazionale, e dell’attività sostitutiva del dirigente.
“Ha fatto bene il legislatore – dichiara il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico – a chiarire che l’attribuzione degli incarichi specifici da parte del dirigente scolastico al vicario debba essere pagata con il Fis. Ma ciò non può compromettere l’ordinario funzionamento dell’amministrazione pubblica, dal momento in cui il vicario deve sostituire lo stesso ds per motivi legati a ferie, lunghe malattie o a incarichi impegnativi, come gli esami di Stato oppure la presa in carico della gestione di diversi punti di erogazione del sevizio scolastico”.
“Se il Miur pensa che una scuola possa essere governata senza la presenza del dirigente scolastico – conclude Pacifico – lo dica allora chiaramente. Ed in tal caso licenzi subito coloro che non ritiene indispensabili a condurre la scuola autonoma”.