Il Tribunale di Verbania ha dato ragione all'Avv. Anna Maria Ferrara, legale di fiducia dell'ANIEF sul territorio, che sosteneva il diritto della nostra iscritta a usufruire del congedo straordinario retribuito per motivi di studio anche se originariamente richiesto in presenza di contratto di lavoro a tempo determinato.
Il Giudice del Lavoro di Verbania si era già espresso negativamente sull'argomento in una causa non patrocinata dal nostro sindacato, ma quando in udienza si è presentato il nostro legale, che con precisione e competenza ha esposto le ragioni dell'ANIEF e sostenuto i diritti della nostra iscritta, lo stesso Giudice ha dovuto ricredersi e dichiarare il diritto della ricorrente alla retribuzione del congedo straordinario per dottorato di ricerca frequentato senza usufruire della borsa di studio.
L'Avv. Ferrara ha, infatti, dimostrato che un contratto a tempo determinato, che naturalmente si estingue alla data di scadenza stabilita, di certo non può considerarsi una “ipotesi di cessazione del rapporto per volontà del dipendente” soprattutto quando, nel corso dell'anno scolastico e a seguito delle consuete operazioni di individuazione degli aventi diritto all'immissione in ruolo, il contratto “da precario” viene trasformato dalla stessa amministrazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
MIUR condannato, dunque, a restituire lo stipendio indebitamente trattenuto alla ricorrente e a pagare integralmente le spese di causa liquidate complessivamente in € 1.200. L'ANIEF ha dimostrato, ancora una volta, che in Tribunale non basta “esporre la normativa”, ma a fare la differenza contribuiscono anche la preparazione e l'esperienza del legale che “scende in campo”.
L'ANIEF invita, pertanto, tutto il personale della scuola che vuole far valere i propri diritti i Tribunale a diffidare da quanti, sindacati o privati patrocinatori, promettono gli stessi risultati dell'ANIEF, meditando sul fatto che non sempre “le copie” riescono ad ottenere gli stessi risultati dell'originale.