Non vanno imputati al Fondo d’Istituto, ma direttamente all’erario.
La sostituzione del dirigente scolastico derivante da ferie consecutive superiori ai 15 giorni o l’attribuzione di una reggenza di una scuola dimensionata non possono essere qualificate come semplici attribuzioni di incarichi da parte dello stesso capo d’istituto. Questo genere di compiti vanno assimilati, piuttosto, a prioritarie motivazioni d’ufficio. E come tali trattate dal punto di vista della copertura economica.
Secondo l’Anief, quindi, la nuova normativa sulla materia introdotta attraverso la spending review non può influire sul contenzioso attivato presso il tribunale del lavoro per far riconoscere il diritto all’attribuzione dell’indennità di reggenza, prevista dal Contratto collettivo nazionale, e dell’attività sostitutiva del dirigente.
“Ha fatto bene il legislatore – dichiara il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico – a chiarire che l’attribuzione degli incarichi specifici da parte del dirigente scolastico al vicario debba essere pagata con il Fis. Ma ciò non può compromettere l’ordinario funzionamento dell’amministrazione pubblica, dal momento in cui il vicario deve sostituire lo stesso ds per motivi legati a ferie, lunghe malattie o a incarichi impegnativi, come gli esami di Stato oppure la presa in carico della gestione di diversi punti di erogazione del sevizio scolastico”.
“Se il Miur pensa che una scuola possa essere governata senza la presenza del dirigente scolastico – conclude Pacifico – lo dica allora chiaramente. Ed in tal caso licenzi subito coloro che non ritiene indispensabili a condurre la scuola autonoma”.
Il D.L. 95/2012 sulla spending review aggiunge il danno alla beffa: non solo il personale docente permanentemente inidoneo, anche distaccato presso gli Uffici Scolastici Regionali e gli Ambiti territoriali provinciali, viene dirottato sui ruoli del personale Ata, ma non vede nemmeno riconosciuto il diritto alla priorità nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
Senza alcun rispetto per i loro problemi di salute, spesso anche gravi, questi colleghi rischiano, quindi, di doversi confrontare con le difficoltà connesse alla mobilità territoriale. Solo come extrema ratio viene prevista la mobilità intercompartimentale.
Anche per gli ITP delle classi C555 e C999 è previsto il passaggio coatto ai ruoli del personale Ata della provincia di appartenenza.
Le norme contenute nei commi 13 e 14 dell’art. 14 D.L. 95/2012, pertanto, riescono nel difficile intento di danneggiare tutti: gli ITP perché costretti a diventare Ata; i docenti inidonei perché, oltre al cambio forzato di ruolo, rischiano anche di ritrovarsi costretti a cambiare provincia; il personale Ata in attesa del ruolo perché rischia di veder vanificate per anni le proprie aspettative di stabilizzazione, mortificate dall’occupazione di tutti i posti vacanti e disponibili dal personale transitato da altri ruoli. Per non parlare della qualità complessiva del sistema scuola, già con le ossa a pezzi, che potrà solo abbassarsi ulteriormente in virtù dell’utilizzo del personale in ruoli non di competenza.
Anief, pertanto, intende difendere i docenti interessati attivando tutte le procedure di tutela legale contro il passaggio coatto ai ruoli Ata e il rischio di mobilità territoriale o intercompartimentale. Per preaderire è sufficiente inviare una mail entro il 10 agosto 2012 a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., indicando in oggetto la categoria di appartenenza (docente inidoneo/ITP), e nel testo i propri dati anagrafici, i recapiti telefonici fissi e cellulari, la sede di attuale servizio (denominazione scuola, comune, provincia).
Questo il nuovo termine perentorio per le segreterie scolastiche: ad oggi molte sono inadempienti. Chiedi l’assistenza dell’Anief per ottenere la messa in mora e gli aumenti di stipendio maturati. Ricorri anche contro il blocco del contratto, per ottenere per intero la retribuzione degli anni pre-ruolo e gli scatti di anzianità maturati durante il precariato.
Dai primi di luglio 2010 tutte le istituzioni scolastiche sono obbligate ad emettere i decreti di ricostruzione di carriera del personale della scuola (docente ed ATA) entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda dell’interessato. Decade, quindi, il limite di 480 giorni, previsto dal D.M. del 6 aprile 1995, n. 190.
Lo ricorda, infatti, la circolare esplicativa del 4 luglio 2010 (“Attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69”) emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla quale viene fissato espressamente che le segreterie scolastiche devono emettere il decreto di ricostruzione di carriera obbligatoriamente entro 30 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda, pena pesanti sanzioni per il Dirigente Scolastico inadempiente, con l’obbligo di risarcire il danno ingiusto cagionato alle parti interessate, mentre per tutti i procedimenti amministrativi già in corso alla predetta data, il termine di conclusione del procedimento amministrativo rimane quello originariamente previsto. Pertanto per i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla data del 04.07.10, che hanno termini superiori a 90 giorni, tale limite cessa di avere efficacia, e per i procedimenti interessati si applica il termine ordinario di 30 giorni.
Quindi tale disposizione e la connessa riduzione dei termini procedimentali riguarda soltanto i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010. Per i procedimenti amministrativi già in corso a tale data, il termine di conclusione rimane quello originariamente previsto.
Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non superiori a novanta giorni, continueranno ad applicarsi, in assenza di diversa disciplina regolamentare, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, come previsto dall'art. 7, comma 3, terzo periodo della stessa legge.
Anief mette a disposizione dei neo-immessi un modello di diffida da richiedere via e-mail a seguito del termine trascorso per la domanda di ricostruzione protocollata. Per l’occasione, oltre a essere in regola con l’iscrizione al sindacato, è necessario indicare i propri dati anagrafici, contatti telefonici fissi e cellulari, sede di attuale servizio (denominazione, comune e provincia) nella mail da inviare a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
In risposta si riceveranno anche le istruzioni per ricorrere al giudice del lavoro e ottenere lo sblocco degli scatti di anzianità per il triennio 2010-2013, l’erogazione degli aumenti di stipendio per gli anni di precariato, il riconoscimento pieno ai fini giuridici ed economici degli anni di pre-ruolo.
Si riporta di seguito uno stralcio della citata circolare:
“Dal combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7, comma 1, lettera b), n. 4, della legge n. 69 del 2009 si evince che, in assenza di diversa disciplina regolamentare, tutti i termini superiori a novanta giorni cessino di avere efficacia e, per i procedimenti interessati, si applichi il termine ordinario di trenta giorni. Tale disposizione e la connessa riduzione dei termini procedimentali riguarda soltanto i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010.
> Per i procedimenti amministrativi già in corso a tale data, il termine di conclusione rimane quello originariamente previsto. Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non superiori a novanta giorni, continueranno ad applicarsi, in assenza di diversa disciplina regolamentare, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, come previsto dall'art. 7, comma 3, terzo periodo della stessa legge”.
L'ultima speranza rimane il ricorso gratuito alla Corte dei conti riservato dall'Anief ai suoi iscritti. Scrivi a domanda.cortedeiconti@anief.net per ricevere il modello e ottenere giustizia.
Anche gli emendamenti proposti dall'Anief sul decreto legge spending review dopo il loro accantonamento sono stati respinti, stante il parere negativo del rappresentante del Governo. A questo punto, dato che dall'altro ramo del Parlamento difficilmente potranno avvenire modifiche, Anief ha deciso di avviare le procedure per permettere a chiunque abbia prodotto domanda di pensionamento ed eventualmente abbia anche ricorso al Tar Lazio di ricorrere gratuitamente alla Corte dei conti per ottenere una lettura costituzionalmente orientata della norma.
È assurdo, infatti, che le vecchie regole per andare a riposo siano state estese ai soli esodati della scuola (inidonei e itp) per l'a. s. 2012/13. Ancora una volta, purtroppo, si registra la mancanza di un po’ di buon senso oltre che l'ignoranza di norme specifiche che da sempre hanno regolato la vita dei lavoratori della scuola. Obiettivo del ricorso, il cui modello sarà fornito gratuitamente dall'Anief in settimana, è quello di impugnare il rigetto delle domande di pensionamento inoltrate già nei prossimi mesi in sede cautelare.
Il Tar Lazio ha sbagliato. Secondo l’art. 62 del Regio Decreto 1214/1934 è della magistratura contabile la competenza. Pertanto, il sindacato ha predisposto, per gli iscritti, il modello di ricorso-istanza da inviare con urgenza alla corte regionale senza pagare per il momento altre spese legali o il contributo unificato. Per riceverlo, scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. lasciando i tuoi recapiti. Annullate le precedenti istruzioni operative.
In settimana, i ricorrenti che avevano già ricevuto la documentazione per riassumere il ricorso al giudice del lavoro riceveranno il modello di istanza redatto sotto forma di ricorso con le relative istruzioni.
Possono presentare, altresì, il modello anche gli altri ricorrenti che hanno aderito alle iniziative legali al Tar Lazio con altri sindacati o avvocati. Unica condizione per inoltrare la domanda al magistrato contabile è aver presentato domanda di pensionamento entro la data prevista dal Miur e aver ricevuto diniego alla stessa.
Chi intende aderire adesso deve inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “ricorso pensione Corte dei conti” e per contenuto dati anagrafici e di residenza del ricorrente, telefono fisso e cellulare. Il modello di ricorso per la Corte dei conti verrà inviato esclusivamente previa verifica dell’avvenuta iscrizione (o del rinnovo della stessa) da parte dei richiedenti. Il modulo e le modalità di iscrizione sono disponibili a questo link.
Non vi sono termini di prescrizione, essendo stato dichiarato incostituzionale l’art. 63 dello stesso Regio Decreto. Tuttavia, l’inizio imminente dell’anno scolastico ci impone di accelerare la procedura di presentazione del modello di istanza al fine di ottenere rapidamente l’accoglimento cautelare della domanda, se non un’eventuale lettura costituzionalmente orientata della norma introdotta recentemente dal legislatore. Pertanto le richieste del modello di ricorso dovranno pervenire entro il 31 luglio 2012.
Per approfondimenti sul ruolo della Corte dei conti, guarda l’intervista al dott. Pino Zingale, magistrato contabile, realizzata durante la III Scuola estiva di formazione dei quadri sindacali ANIEF svoltasi ad Arborea (OR) dal 19 al 22 luglio 2012.
62. (art. 174, regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70; art. 19, legge 3 aprile 1933, n. 255, e art. 14, terzo comma, regio decreto 27 giugno 1933, numero 703). - Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente.