L’assegnazione della Carta del docente “si rivolge indifferentemente sia ai docenti a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato e quindi esclude che, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, sussistano ragioni oggettive, ai sensi dell’art. 4 pt. 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, tali da giustificare una disparità di trattamento”: a scriverlo è stato, la settimana scorsa, il Tribunale ordinario di Padova, sezione Lavoro Civile, al termine dell’esame del ricorso presentato dai legali che operano per Anief in difesa di una insegnante che nell’anno scolastico 2021/22 ha svolto una supplenza annuale, con termine 30 giugno 2022, senza ricevere i 500 euro della card utile all’aggiornamento professionale.