L’aggiornamento professionale va assicurato anche ai supplenti: a sostenerlo è ora pure il giudice del lavoro di Messina, che ha dato ragione a due docenti precarie, difese dai legali che operano per Anief, che reclamavano l’assegnazione della Carta del docente loro negata pur avendo svolto, lo scorso e il presente anno scolastico, delle supplenze annuali con scadenza 30 giugno. Nella sentenza, emessa l’8 maggio, il Tribunale ha condannato l’amministrazione pubblica a risarcire le due insegnanti con 1.000 euro ciascuno, ricordando i numerosi pronunciamenti giunti nel corso dell’ultimo biennio dalle più importanti aule giudiziarie d’Italia e d’Europa: ha quindi citato il recente pronunciamento favorevole “della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27.10.2023”, in primis sostenendo che è lecito assegnare la card annuale sua ai precari che ricevono “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.