Per il Ministero dell’Istruzione, “in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ed ai sensi della tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. 94/2016, è valutato come anno scolastico esclusivamente il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni, per ciascun anno scolastico”.
Secondo il giovane sindacato, tutto il servizio di precariato deve invece essere valutabile: la soglia minima dei sei mesi può essere raggiunta anche attraverso supplenze brevi non continuative, oppure in scuole non statali o posti di sostegno. Chi vuole impugnare la norma, dovrà dichiarare i titoli attraverso un’apposita domanda integrativa al fine di poter aderire al ricorso entro il 30 marzo.
Marcello Pacifico (presidente Anief): siamo alle solite, con l’amministrazione che sbaglia sapendo di essere in errore. Siamo pronti a farci da tramite per avviare tanti ricorsi d’urgenza al giudice del lavoro, al fine di veder riconosciuti i diritti lesi ai precari e rispettare i criteri meritocratici.