Sulla Carta del Docente alcuni mesi fa, ad ottobre, la Sezione Lavoro dalla Corte di Cassazione è stata limpida: “l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. A ricordarlo è stata pochi giorni fa il Tribunale del Lavoro di Rovigo nell’esaminare favorevolmente il ricorso presentato dai legali del sindacato Anief in difesa di un insegnante che ha svolto tre anni di supplenze, tra il 2020 e il 2023, senza ricevere un euro per l’aggiornamento. I 500 euro annui, dunque 1.500 totali, gli sono stati adesso assegnati dal giudice, con tanto di condanna esemplare al Ministero.