Se gli articoli “63 e 64 del C.C.N.L. di categoria” del comparto Istruzione “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.), non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente”: a scriverlo è stato Tribunale di Roma, III sezione Lavoro, nel condannare l’amministrazione scolastica ad assegnare 2.500 euro ad una insegnante a cui era stata negata la Carta del docente per cinque anni scolastici consecutivi, dal 2017 al 2022, e che nel frattempo ha vinto due concorsi pubblici “e, per l’effetto” è “stata inserita nelle relative graduatorie di merito utilizzabili per le prossime assunzioni a tempo indeterminato”.
Continua la trattativa all’Aran sulla sequenza contrattuale dell’art. 178 dell’ipotesi di CCNL del personale Istruzione e Ricerca – relativa al triennio 2019 – 2021 - sottoscritta il 14 luglio 2023: sempre in attesa del parere degli organi di garanzia sul quel testo, atteso per le prossime settimane, in vista della sottoscrizione definitiva, la sequenza contrattuale continua a concentrarsi sull’adeguamento della disciplina riguardante il personale delle A.O.U.; nelle more della definizione di tale disciplina – riporta la bozza del Ccnl 2029-21 sottoscritta a maggioranza - , al personale di cui agli articoli 64, comma 1, e 66 comma 1 del CCNL 16/10/2008 continuano ad applicarsi le disposizioni contrattuali vigenti. Tenuto conto dell’evoluzione del sistema di classificazione del personale del SSI”, il Sistema nazionale sanitario “di cui al comparto Sanità, ai fini dell’equiparazione economica si tiene conto della confluenza dei profili professionali previsti nella tabella di cui all’art. 64, comma 1, del CCNL16/10/2008”.
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