Sulla Carta del docente da assegnare anche i precari c’è un evidente contrasto tra “il diritto interno (art.1 comma 121 L. 107 cit.), nella parte in cui esclude il diritto al riconoscimento della carta docente per gli insegnanti con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche”, la norma che ha introdotto la formazione del personale insegnante con modalità obbligatoria e permanente, rispetto alla “clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999\70, che garantisce il principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo determinato”: a scriverlo è stata “la Suprema Corte” di Cassazione lo scorso 27 ottobre con la sentenza 4090/23: l’alto giudizio si aggiunge a quello della Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, e a quello emesso dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022. A ribadirlo sono ormai tutti i tribunali d’Italia, praticamente tutti i giorni feriali.