Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve “garantire la fruizione” dei 500 euro annuali per l’aggiornamento professionale anche agli insegnanti precari attraverso apposito “accredito su ‘carta docente’ e con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato”: lo scrive il tribunale di Bari accogliendo il ricorso di una supplente che tre il 2018 e il 2023 ha sottoscritto cinque supplenze annuali senza vedersi mai assegnata la Carta del docente. Per il giudice del lavoro, che ha assegnato alla precaria i 2.500 euro che l’amministrazione gli aveva impropriamente negato, “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
In alcune regioni si sono sottoscritti, nell’assordante silenzio delle OOSS sindacali, contratti integrativi che discriminano in modo inequivocabile il personale a tempo determinato. Inoltre si continua a perpetrare il non riconoscimento del diritto allo studio al personale impegnato in dottorati di ricerca. Anief non ci sta! Non sottoscriviamo contratti che comprimono diritti riconosciuti a livello giuridico e normativo.
Continua a pagare il ricorso gratuito con i legali Anief per fare ottenere ai precari la Carta del docente superando la norma che ne impone invece il divieto: nei giorni a cavallo tra il vecchio e nuovo anno solare, anche il Tribunale di Castrovillari, sezione Civile settore Lavoro, si è espressa favorevolmente alla linea degli avvocati e del sindacato facendo assegnare 2.500 euro, “oltre accessori come per legge” ad una docente che per cinque annualità scolastiche, tra il 2017 e il 2022, ha ricoperto il ruolo “di docente supplente, con contratti a tempo determinato”.
Lo prevede il decreto legge mille-proroghe all’articolo 4. Il provvedimento avviene dopo il mancato accordo in conferenza unificate sulle nuove regole disciplinate nel PNRR relative alla soppressione nel prossimo triennio di ulteriori mille scuole autonome sottodimensionate rispetto ai nuovi criteri, accordo che è ritenuto indispensabile anche per la Consulta (sentenza n. 223/23) che ha ritenuto incostituzionale l’intervento previsto nell’ultima legge di bilancio (art. 1 comma 558, legge 197/2022).
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