Marcello Pacifico (presidente Anief): “un passo in avanti verso la digitalizzazione della scuola, adesso è necessario intervenire in Legge di bilancio su altri fronti”. All’incontro, per Anief, hanno partecipato il Segretario Generale Andrea Messina e Orazio de Giulii, Componente della Direzione Nazionale per i sistemi informativi.
“Tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l’obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali”: lo scrive il Tribunale di Cosenza nella sentenza con cui ha accreditato i 500 euro della Carta del docente per l’anno scolastico 2022/23 dopo che un’insegnante precaria ha presentato ricorso tramite i legali Anief per il mancato conferimento della card annuale per l’aggiornamento professionale. Secondo il giudice, inoltre, sulle liceità dell’assegnazione della Carta del docente “alcun dubbio sorge per le supplenze annuali cc.dd. su “organico di diritto” e per le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto”, la cui durata è tale da far ritenere sussistente la medesima esigenza di formazione e aggiornamento”. Pertanto, anche il Tribunale di Cosenza è d’accordo con la tesi espressa dall’Anief e dai suoi avvocati secondo la quale tutte le supplenze fino al 30 giugno, svolte a qualsiasi titolo, debbano comportare l’automatica assegnazione della card annuale da 500 euro.
Buone notizie per gli insegnanti precari che hanno vinto il ricorso contro il Ministero per farsi accreditare somme pregresse della Carta del Docente: il caricamento delle somme spettanti ai docenti che hanno sentenza favorevole e richiesto l’accredito potrebbe avvenire presto per le richieste effettuate entro luglio 2022, scrive stamane la stampa specializzata per poi specificare anche che “per le sentenze dopo luglio 2022 e la platea dei docenti beneficiari di contratto al 31 agosto e incarico annuale IRC, il Ministero sta provvedendo alla ricognizione degli aventi diritto” anche se “non c’è ancora una data di accredito della somma spettante”.
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