I Tribunali del lavoro cominciano ad assegnare la Carta del docente anche ai supplenti con contratti non necessariamente di tipo annuale: l’importante è che si tratti di supplenze continuative e che si protraggano per alcuni mesi. A sostenerlo è stato il giudice del lavoro dei Vicenza che nel condannare il Ministero al pagamento di 1.500 euro a favore di un’insegnante precaria tra il 2020 e il 2023, ha accordato anche il pagamento della card della formazione per una annualità durante la quale il contratto si era concluso prima del termine delle lezioni e si era realizzato a seguito di una serie di supplenze continuative di tipo ‘breve e saltuario’, quindi non tipo annuale.
Ci sono troppi buoni motivi per cui l’aggiornamento professionale sovvenzionato dallo Stato con 500 euro annue debba essere assegnato anche agli insegnanti precari: avere svolto negli ultimi 5 anni una supplenza annuale; essere iscritti nelle graduatorie per le supplenze o essere stati immessi in ruolo. Chi rientra in queste casistiche può ambire ad avere, senza dubbio, accesso alla card annuale. A scriverlo è stato il Tribunale del lavoro di Vicenza che ha condannato l’amministrazione scolastica a pagare 2.000 euro ad una insegnante che ha svolto servizio di supplenza tra il 2018 e il 2023, anche “alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza ottenuta dai legali #Anief, osserva che Corte di Giustizia UE è intervenuta nella stessa materia con una nuova sentenza (30.11.2023, in causa C-270/22), con cui ha stabilito che «La clausola 4 deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio».
L’Inps conferma le previsioni dell’Anief: un 30enne che inizia a lavorare oggi lascerà il servizio a quasi 70 anni. Dalle previsioni, che emergono consultando le proiezioni del nuovo simulatore Inps "Pensami - Pensione a misura" messo a disposizione di tutti sul sito web dell’istituto di previdenza, si evince anche che nel caso il lavoratore non abbia versato 20 anni di contributi e maturato un assegno almeno tre volte l’importo mensile di quello sociale del 2024, pari a 1.603,23 euro, l’uscita dal lavoro si concretizzerà addirittura a 74 anni di età.
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