Dopo oltre vent’anni di assenza di procedure di reclutamento di docenti di religione, si arriva finalmente a definire una procedura straordinaria per l’immissione in ruolo dei precari storici di questo profilo e insegnamento. Dopo che il decreto proroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con l'approvazione dell’emendamento “2-ter”, ha spostato la pubblicazione del bando al 2024 con un emendamento, la conferma della procedura è arrivata quest’oggi durante il confronto sulla bozza del decreto sulle Disposizioni concernenti le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Nessuna novità in arrivo per la revisione dei compensi per il personale utilizzato e comandato presso le amministrazioni centrali, così come previsto dall’articolo 86 del CCNL 2007: non vi sono finanziamenti pubblici aggiuntivi e tutto rimane fermo. Si tratta di personale appartenente al comparto scuola che su mandato sindacale viene utilizzato presso gli uffici centrali dell’amministrazione pubblica. A tale personale vengono corrisposte delle retribuzioni regolamentate dalla funzione pubblica in virtù delle funzioni svolte. Le ultime tabelle retributive hanno visto il blocco della negoziazione per i vincoli di bilancio posti dalla Funzione pubblica, pertanto per lo scorso biennio 19-20 l’amministrazione aveva preferito procedere con atto unilaterale.
I docenti assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”: lo ha detto la Corte di Giustizia europea specificando che la sua interpretazione dei fatti è di tipo “incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce”. Ne consegue che sottrarre i 175 euro al mese della "Retribuzione professionale docenti" dagli stipendi dei precari per brevi periodi non è un’azione legittima. Il concetto è contenuto anche nella sentenza, dello scorso 6 dicembre, emessa dalla sezione Controversie del lavoro del tribunale di Cosenza, che ha accordato a un insegnante la “somma di € 2019,54 oltre interessi come per legge” come risarcimento per le mancate assegnazioni in busta paga della “voce” Rpd.
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