Quando un dirigente mette un suo dipendente in ferie d’ufficio commette un’azione poco delicata; nella scuola questa eventualità rappresentata più di un’offesa. Perché durante i giorni di sospensione dell’attività didattica - vacanze natalizie, vacanze pasquali, sospensione delle lezioni deliberata dal Consiglio di Istituto e periodo dall’8 giugno al 30 giugno - i docenti assunti fino al 30 giugno sono in servizio e non in ferie: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 16715/2024, del giugno scorso, accogliendo il ricorso proposto dall’Anief in difesa di un insegnante non di ruolo che tra il 2019 e il 2023 aveva sottoscritto contratti di breve durata. Lo stesso sindacato raccoglie vittorie, di conseguenza, nei tribunali. Come a Marsala, dove il giudice ha detto sì al risarcimento ad un docente precario di “1.703,75 a titolo di indennità per ferie maturate e non godute per i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi negli anni scolastici di cui è causa, oltre interessi come per legge”.