“Deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tale disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato, con l’ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l’assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato, incaricato con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”: a scriverlo è stato alcuni giorni fa il Tribunale del lavoro di Roma rispondendo in tal modo al ricorso presentato dai legali Anief in difesa di una insegnante che dal 2019 ad oggi ha sottoscritto cinque supplenze senza ricevere i 500 euro annui della card per l’aggiornamento professionale.